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Sentenza

Sentenza del 19/12/2016 n. 379 - Comm. Trib. Prov. Biella

Avviso di intimazione Pubblicità - Mancata impugnazione degli atti prodromici

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso di intimazione e le ingiunzioni di pagamento, mettendo in discussione la legittimità della pretesa tributaria relativa all'imposta di pubblicità. Tuttavia, gli avvisi di accertamento costituivano gli atti prodromici dai quali derivavano le successive ingiunzioni e non erano stati impugnati nei termini. La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento ha quindi determinato la definitività e la cristallizzazione della pretesa fiscale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, non essendo stati impugnati tempestivamente gli avvisi di accertamento, non fosse più possibile contestare, in occasione dell'impugnazione delle successive ingiunzioni o dell'avviso di intimazione, i presupposti, l'an e il quantum dell'imposta. La pretesa tributaria è stata considerata definitiva e il giudice tributario non ha potuto riesaminare l'imposizione fiscale originaria. Il ricorso è stato pertanto respinto, per quanto riguarda le contestazioni rivolte contro la pretesa già contenuta negli atti prodromici.

Massime di principio

  • Gli atti successivi della riscossione, come ingiunzioni di pagamento e avvisi di intimazione, non possono normalmente essere utilizzati per contestare nel merito una pretesa tributaria già formalizzata in un precedente avviso di accertamento.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto impositivo può rendere definitiva la pretesa fiscale, impedendo di rimettere in discussione successivamente l'esistenza o l'ammontare del tributo.
  • Quando viene notificato un atto della riscossione, occorre verificare immediatamente quali atti presupposti siano stati notificati e se siano ancora impugnabili, distinguendo i vizi propri dell'atto successivo dai motivi relativi all'imposizione originaria.
  • Restano in linea generale contestabili i vizi propri dell'ingiunzione o dell'avviso di intimazione, ma non le questioni di merito già contenute in un avviso di accertamento divenuto definitivo.

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