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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Bari, Sezione 3

per la condanna del Comune di Sannicandro di Bari - alla restituzione, in favore dei ricorrenti, della p.lla 288 al Fol. 21 di Ha. 0.05.50 previa riduzione in pristino stato, nonché - al pagamento di € 13.511,80 per l’esecuzione dei lavori edili necessari per il ripristino dello stato dei luoghi; - al pagamento di € 15.850,00 per il ripristino delle aree danneggiate dall’incendio del 06.07.2024 o a quell’altra maggiore o minore misura che risulterà in corso di causa; - al pagamento del danno per il pregiudizio subito nel periodo di occupazione senza titolo, in ragione di € 1.290,85/anno, pari, per dodici anni, ad € 15.908,50 (o in quell’altra misura che risulterà all’esito del giudizio), o in subordine ad € 12.636,00, o in quell’altra maggiore o minore misura che risulterà all’esito del giudizio); - oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge fino al soddisfo;

Giustizia amministrativa202401570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: inerzia del Comune nella restituzione di una particella occupata nell’ambito di una procedura espropriativa e mancato risarcimento dei danni conseguenti all’occupazione e all’incendio del fondo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di una particella coltivata a oliveto, hanno dedotto che il fondo era stato occupato temporaneamente e d’urgenza dal Comune nel 2008, nell’ambito della procedura espropriativa per l’attuazione di un piano per insediamenti produttivi, ma non era stato successivamente né espropriato né restituito. Dopo la scadenza dell’occupazione legittima, avvenuta il 28 gennaio 2013, hanno chiesto la restituzione del bene con riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oltre al risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del fondo. Hanno inoltre chiesto il ristoro delle spese necessarie per il ripristino dei muretti a secco e la pulizia del terreno, nonché dei danni derivanti da un incendio del 6 luglio 2024, che avrebbe distrutto gli alberi presenti sul fondo e sarebbe stato originato da terreni comunali confinanti. Il Comune ha successivamente restituito materialmente il terreno il 7 aprile 2026, mentre ha contestato la fondatezza delle pretese risarcitorie. Il TAR aveva già disposto il mutamento dal rito sul silenzio al rito ordinario, ritenendo che la domanda restitutoria e quelle risarcitorie connesse riguardassero diritti soggettivi. I ricorrenti hanno domandato, in particolare, il pagamento di euro 13.511,80 per il ripristino, euro 15.850,00 per i danni da incendio e circa euro 15.908,50 per il mancato godimento del bene durante l’occupazione senza titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda restitutoria, poiché il Comune ha restituito il fondo il 7 aprile 2026 mediante offerta reale. Ha invece esaminato la domanda risarcitoria relativa al ripristino. Ha respinto la pretesa concernente il riempimento dello scavo, poiché il sopralluogo comunale aveva accertato che lo scavo ricadeva su particelle comunali diverse da quella dei ricorrenti e non aveva prodotto fenomeni di frana o smottamento. Ha accolto la domanda relativa alla ricostruzione dei muretti a secco e alla pulizia del terreno dai residui di calcestruzzo e pietrame, ritenendo provata la loro preesistenza e la successiva scomparsa o presenza di residui. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento complessivo di euro 6.000,00, di cui euro 4.729,34 per i muretti ed euro 1.270,66 per la pulizia, oltre interessi e rivalutazione dalla liquidazione peritale del 6 giugno 2024, trattandosi di debito di valore. È stata respinta la richiesta di risarcimento per il mancato godimento del fondo: il terreno era di modesta estensione, privo di capacità edificatoria e scarsamente appetibile per la locazione; inoltre, secondo il giudice, i proprietari avrebbero potuto evitare il danno chiedendo di riprendere l’attività colturale, una volta cessata l’utilità del possesso da parte del Comune. Il mancato profitto è stato pertanto imputato al comportamento dei proprietari ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. Il TAR ha infine dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa ai danni da incendio, ritenendo che essa derivasse dalla pretesa violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. gravanti sul proprietario del fondo confinante e non fosse riconducibile, neppure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere; la giurisdizione è stata declinata in favore del giudice ordinario. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito speciale sul silenzio è stato ritenuto incompatibile con la domanda restitutoria, qualificata come domanda a tutela del diritto soggettivo di proprietà; la causa è stata quindi trattata con il rito ordinario.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di concludere il procedimento è stato riferito ai procedimenti amministrativi aventi a oggetto interessi legittimi e non alla domanda restitutoria del proprietario fondata sul diritto dominicale.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La disposizione è stata richiamata quale possibile strumento di acquisizione sanante prospettato dai ricorrenti, senza costituire il fondamento della condanna pronunciata.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento per il mancato godimento del fondo è stato negato perché i proprietari avrebbero potuto evitare o ridurre il danno chiedendo di essere autorizzati a riprendere l’attività colturale, non essendovi più concrete ragioni per il mantenimento della disponibilità del bene da parte del Comune.

  • art. 2051 c.c.

    La domanda per i danni da incendio è stata ricondotta alla responsabilità da custodia del fondo confinante, ritenuta estranea all’esercizio di un pubblico potere e quindi devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Massime di principio

  • La restituzione di un bene privato occupato dalla pubblica amministrazione, quando è fatta valere come reintegrazione e ripristino del diritto di proprietà, tutela una posizione di diritto soggettivo e non un interesse legittimo; il rito sul silenzio non è pertanto utilizzabile per ottenere la conclusione di tale pretesa restitutoria.
  • La sopravvenuta restituzione materiale del bene da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda restitutoria, ma non impedisce l’esame delle autonome pretese risarcitorie connesse ai danni già verificatisi.
  • Quando dagli accertamenti tecnici risulta che l’opera o lo scavo lesivo ricade su particelle diverse da quella del proprietario che agisce, manca il presupposto per il risarcimento del danno e per l’obbligo di ripristino a suo favore.
  • Il proprietario che chieda il risarcimento del mancato godimento di un fondo deve dimostrare concretamente la perdita patrimoniale e non può ottenere un risarcimento automatico fondato sulla sola protrazione dell’occupazione; il danno può essere escluso se, cessata l’utilità del possesso per l’amministrazione, il proprietario avrebbe potuto evitare la perdita con un comportamento diligente e ragionevole.
  • La domanda risarcitoria fondata sugli obblighi civilistici di custodia di un bene, anche quando il custode sia un ente pubblico, appartiene alla giurisdizione ordinaria se il fatto lesivo non è riconducibile, neppure mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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