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Sentenza

Sentenza n. 6900/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 3223/2025, pubblicata il 16 maggio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 14895/2024.

Giustizia amministrativa202600006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 3223/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, nella misura nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero al pagamento. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, regolarmente notificata all'amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Rilevata l'inerzia del Ministero e l'assenza di chiarimenti idonei a dimostrare l'adempimento, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800, oltre accessori se dovuti, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio ex art. 1, c. 121, l. 107/15

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per procedere all'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Rilevante per la nomina del commissario ad acta quale misura conseguente all'eventuale mancata esecuzione del giudicato nel termine assegnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la definitività del titolo giudiziale, la sua regolare notificazione all'amministrazione e il decorso del termine previsto per l'adempimento, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato; l'amministrazione è tenuta a dare integrale attuazione al comando giudiziale.
  • Quando il creditore deduce l'inadempimento di un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile quale misura di garanzia dell'effettività dell'ottemperanza, con decorrenza dell'intervento dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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