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Ordinanza

Ordinanza n. 737/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza di questo T.a.r. n. 1961/2022 depositata il 19 luglio 2022.

Giustizia amministrativa202500763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 3430/2025, oggetto di correzione nell’ambito dell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1961/2022

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 1961/2022. Nel corso della fase di ottemperanza, il commissario ad acta ha chiesto la correzione della sentenza n. 3430/2025 del 28 novembre 2025, nella quale erano state erroneamente utilizzate le espressioni “Assessorato regionale resistente”, “Assessorato resistente” e “Amministrazione regionale resistente”, anziché il riferimento all’amministrazione comunale resistente. La pretesa sostanziale dell’impresa risultava inoltre già soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha ordinato la correzione della sentenza n. 3430/2025, sostituendo le espressioni riferite all’amministrazione regionale con la dizione “Amministrazione comunale resistente”. Quanto alla pretesa sostanziale oggetto dell’ottemperanza, il Collegio ha rilevato che essa era già stata soddisfatta e ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sul punto. Ha disposto nulla per le spese della fase e ha ordinato alla Segreteria gli adempimenti e le comunicazioni di rito, nonché l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • sentenza TAR Sicilia - Catania n. 1961/2022

    È il giudicato della cui esecuzione si tratta, ma il testo non ne espone il contenuto sostanziale.

  • sentenza TAR Sicilia - Catania n. 3430/2025

    È la pronuncia oggetto di correzione materiale, con sostituzione dei riferimenti all’amministrazione regionale con quello all’amministrazione comunale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase di esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre la correzione di errori materiali contenuti nella propria pronuncia, sostituendo i riferimenti erronei all’amministrazione destinataria o resistente con quelli corretti, quando l’errore risulti dalla decisione e dagli atti della causa.
  • Quando la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza risulta già soddisfatta, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni esecutive sul punto e può dichiarare il non luogo a provvedere.
  • La correzione di un errore materiale della sentenza può essere disposta anche su istanza del commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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