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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2686/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerne la condanna per peculato continuato in relazione a somme erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano al gruppo consiliare unipersonale di cui il Póder era capogruppo. Il Póder aveva dedotto che i versamenti dal conto del gruppo sul suo conto personale o sul conto del partito erano rimborsi di anticipazioni legittime effettuate dal capogruppo o dal partito e che aveva adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti, nonché che il regolamento interno del gruppo prevedeva la conservazione delle pezze giustificative solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo. La Corte d'appello aveva ritenuto le giustificazioni incomplete e aveva escluso che i trasferimenti fossero rimborsi, affermando l'appropriazione di risorse pubbliche per finalità estranee all'attività del gruppo. La Cassazione ha censurato la sentenza per motivazione carente e per non avere valutato il regolamento interno e la documentazione difensiva come era stato richiesto dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per carenza di motivazione e per mancata verifica degli elementi richiesti dalla sentenza di annullamento con rinvio. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, Sezione di Bolzano, impartendo istruzioni precise: ricostruire compiutamente il quadro normativo vigente (includendo il regolamento consiliare provinciale e il regolamento interno del Gruppo), verificare le allegazioni e le produzioni documentali relative ad eventuali anticipazioni e rimborsi e valutare se sussistono prove o "elementi altamente significativi" dell'interversione del possesso e dell'illecita distrazione delle somme. La decisione impugnata è dunque annullata e il processo rinviato per nuovo esame motivato.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 314 (peculato)

    Il reato contestato è il peculato per l'appropriazione di somme pubbliche destinate a finalità istituzionali. La sentenza richiama la necessità di dimostrare l'interversione del possesso o elementi altamente significativi della distrazione rispetto alla destinazione istituzionale.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c)

    Fondamento dei motivi di cassazione: vizio di motivazione (lett. e) e omissione di argomentazione su punti decisivi indicati nella sentenza di annullamento con rinvio (lett. c)).

  • Codice di procedura penale, artt. 533 e 546

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione della motivazione di merito e alle conseguenze processuali dell'omessa considerazione delle deduzioni difensive.

  • Codice di procedura penale, art. 627 comma 3

    Richiamato dal ricorrente in rapporto all'omessa motivazione rispetto ai punti indicati nella sentenza di annullamento.

  • Regolamento del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano del 16/01/1996 "Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione"

    artt. 3, commi 1 e 5; 5; 6; 8; 9

    Stabilisce che i contributi devono essere destinati all'espletamento dei compiti istituzionali del gruppo, disciplina la rendicontazione (modelli) e prevede il dovere del capogruppo di gestire e rendicontare le risorse; impone il ritorno delle risorse non utilizzate al Consiglio provinciale.

  • Regolamento interno del Gruppo consiliare (adottato ai sensi dell'art. 3 del regolamento consiliare)

    Secondo la difesa (e da verificare), prevedeva la possibilità di anticipare spese con mezzi propri del capogruppo o del partito e la successiva restituzione tramite il conto del gruppo; prevedeva l'obbligo di rendicontare annualmente secondo i modelli "A" e "B" e la conservazione delle pezze giustificative solo fino all'approvazione annuale del conto consuntivo. La Cassazione ha rilevato che l'omessa valutazione di questo regolamento ha inciso sulla decisione di merito.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 38691 del 25/06/2009, "Caruso" e altre pronunce: Sez. 6, n. 47003 del 11/07/2017 "Sica"; Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011 "Gentile")

    La giurisprudenza richiamata afferma che non rileva l'autoliquidazione o la pretesa di un credito del pubblico ufficiale come giustificazione dell'appropriazione. La Corte d'appello si era uniformata a questi indirizzi per escludere la tesi difensiva, ma la Cassazione ha precisato che prima occorreva verificare le norme interne che consentivano anticipazioni e rimborsi.

Massime di principio

  • In ipotesi di utilizzo di contributi erogati a gruppi consiliari, il giudice deve ricostruire e valutare l'intero quadro normativo applicabile, comprendendo anche eventuali regolamenti interni al gruppo che disciplinino anticipazioni, rimborsi e termini di conservazione delle pezze giustificative.
  • I trasferimenti dal conto del gruppo al conto personale o al conto del partito possono essere legittimi se sono rimborsi di anticipazioni ammesse dalla normativa di riferimento: occorre verificare documentalmente la coincidenza tra anticipazioni e rimborsi.
  • La mancanza di giustificativi coevi non è automaticamente sufficiente per la condanna per peculato se la disciplina prevedeva termini diversi di conservazione dei documenti o modalità alternative di rendicontazione; il giudice deve valutare se, alla luce della normativa, l'assenza di pezze costituisca prova dell'appropriazione o sia compatibile con pratiche ammesse.
  • Per configurare il peculato è necessario dimostrare l'interversione del possesso o fornire "elementi altamente significativi" della distrazione della risorsa dalla finalità pubblica: il mero trasferimento contabile senza adeguata contestazione normativa e documentale non basta, salvo che emergano elementi probatori chiari.
  • Il giudice di merito è tenuto a motivare specificamente il rigetto delle deduzioni difensive e a confrontarsi con la documentazione prodotta; l'omessa considerazione di regolamenti interni o di documenti rilevanti configura vizio di motivazione suscettibile di annullamento in cassazione.

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