Ordinanza n. 505/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 3591 del 27.11.2025, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania nella parte in cui rigetta l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso AJ55; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'abilitazione per la classe di concorso AJ55
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso AJ55, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha ritenuto, a un sommario esame, sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. In particolare, ha rilevato che il caso non rientra nell'ambito della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, poiché il Nivel non è un titolo estraneo al riconoscimento legale in Romania né privo di carattere ufficiale, conducendo direttamente all'Adeverinta ministeriale, e la Romania non ne nega l'efficacia ai fini della qualificazione. Il giudice ha inoltre evidenziato che la questione del riconoscimento cosiddetto pluriclasse deve essere esaminata nel merito, poiché la giurisprudenza non è univoca. È stato altresì rilevato che il Ministero sarebbe intervenuto oltre i termini previsti dall'art. 51 della direttiva 2013/55/UE e comunque oltre un termine ragionevole, con conseguente dubbio sulla possibilità di fissare termini perentori per il completamento della documentazione. Il ricorrente dovrà inoltre essere posto in condizione di interloquire con il Ministero ai fini del riconoscimento della classe di concorso ritenuta di sua vocazione, eventualmente rinunciando alle altre. Il pregiudizio cautelare è stato individuato nell'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi in essere e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, ma soltanto ai fini del completamento del contratto di lavoro in essere. La limitazione è stata ritenuta necessaria perché il ricorrente risulta selezionato dalle GAE e, pertanto, la sua posizione potrebbe non essere direttamente incisa dagli atti impugnati; la tutela è stata comunque concessa per evitare equivoci e garantire l'effettività della protezione giurisdizionale. Il giudice ha ritenuto che la misura non arrechi pregiudizio all'Amministrazione. La trattazione di merito è stata fissata per il 9 settembre 2026. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 51 direttiva 2013/55/UE
Il Ministero sarebbe intervenuto oltre i termini previsti dalla disposizione, e comunque oltre un termine ragionevole, senza poter quindi fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione.
direttiva 2013/55/UE
Rileva quale disciplina unionale del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un diniego di riconoscimento di una qualificazione professionale estera quando emergano, a un sommario esame, dubbi sulla legittimità dell'istruttoria e un pregiudizio concreto sugli incarichi lavorativi del richiedente.
- La qualificazione o attestazione professionale conseguita in uno Stato membro non può essere considerata priva di carattere ufficiale o estranea al riconoscimento legale quando conduca direttamente a un'attestazione ministeriale nazionale e lo Stato di origine non ne neghi l'efficacia ai fini della qualificazione.
- La questione del riconoscimento di una qualificazione professionale per più classi di concorso richiede una specifica valutazione nel merito quando la giurisprudenza applicabile non sia univoca.
- Quando l'amministrazione conclude il procedimento oltre i termini previsti dalla disciplina unionale o comunque oltre un termine ragionevole, non può fissare autonomamente termini perentori per il completamento dei documenti a corredo della domanda.
- La tutela cautelare deve essere modulata secondo il pregiudizio concreto e può essere limitata alla prosecuzione o conclusione del rapporto contrattuale in essere, quando la posizione del richiedente sia solo potenzialmente incisa dagli atti impugnati.
- Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio sugli incarichi lavorativi collegati al diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea può giustificare una tutela immediata, per assicurare l'effettività della protezione giurisdizionale.
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