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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di due società, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e rideterminazione di Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni. Gli accertamenti si fondavano su indagini bancarie svolte ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi delle società; in appello la CTR Lombardia aveva poi accolto integralmente i gravami delle contribuenti e rigettato quelli dell'Ufficio, ritenendo arbitrario e privo di fondamento giuridico l'iter accertativo. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente negato efficacia probatoria alle risultanze delle indagini finanziarie, che invece integrano presunzioni legali idonee a fondare l'accertamento senza ulteriori oneri motivazionali dell'Ufficio. Le controparti resistono con controricorso, ma introducono anche una questione sul contraddittorio endoprocedimentale ritenuta nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza della CTR Lombardia e rinvia alla medesima Commissione in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente al profilo della prova contraria offerta dalle contribuenti per ciascuna operazione bancaria contestata, nonché per la liquidazione delle spese di lite. La Corte afferma che la CTR ha errato nel ritenere arbitrario l'accertamento bancario e nel pretendere dall'Ufficio una giustificazione ulteriore della disciplina applicata: la presunzione derivante dagli artt. 32 e 51 citati è legale, relativa e a favore dell'erario, e può essere superata solo con prova analitica specifica su ogni movimento contestato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    le risultanze delle indagini bancarie costituiscono presunzione legale in favore dell'erario e possono fondare l'accertamento; il contribuente deve fornire prova contraria analitica

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    in materia IVA le indagini finanziarie hanno efficacia presuntiva legale analoga a quella prevista per le imposte dirette

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per escludere che la presunzione da indagini bancarie sia una presunzione semplice soggetta ai requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per chiarire che non opera un divieto di doppie presunzioni riconducibile a questa norma

Massime di principio

  • Nelle controversie fondate su indagini bancarie ex artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, i movimenti sui conti costituiscono presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria e non presunzione semplice.
  • Tale presunzione non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, essendo sufficiente l'accertamento delle movimentazioni bancarie contestate.
  • Il contribuente può superare la presunzione solo mediante prova contraria analitica e specifica, riferita a ciascun singolo movimento o operazione contestata, non con giustificazioni generiche o apodittiche.
  • Il c.d. divieto di doppie presunzioni non impedisce di fondare l'accertamento su una presunzione legale e di richiedere al contribuente la prova contraria.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove non dedotte nei gradi precedenti, come il lamentato difetto di contraddittorio endoprocedimentale se introdotto solo in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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