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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - dell’ordinanza 10 agosto 2023 n. prot. 26840 a firma del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Lavoro Pubblici Esercizi e Circoli Privati del Comune di Orbassano (TO) e degli atti che ne hanno costituito il presupposto; - del giudizio negativo ex nota Prot. “n. 37/23 Integra” a firma del Vice Comandante della Polizia Locale di Orbassano, protocollato in data 21/10/2023; - di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto, nonché per la dichiarazione di illegittimità del ritardo frapposto dall’amministrazione comunale a provvedere di seguito all’ispezione del 25 agosto 2023.

Giustizia amministrativa202300890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese, che sono state integralmente compensate.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale del 10 agosto 2023, giudizio negativo della Polizia Locale e ritardo dell'amministrazione nel provvedere dopo un'ispezione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato un'ordinanza del dirigente del Comune di Orbassano, il presupposto giudizio negativo della Polizia Locale e ogni atto connesso, chiedendone l'annullamento. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di illegittimità del ritardo dell'amministrazione comunale nel provvedere a seguito dell'ispezione del 25 agosto 2023. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità relativi agli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e l'amministrazione ne prende atto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse concordemente riconosciuta dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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