Sentenza n. 1644/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ordinanza 10 agosto 2023 n. prot. 26840 a firma del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Lavoro Pubblici Esercizi e Circoli Privati del Comune di Orbassano (TO) e degli atti che ne hanno costituito il presupposto; - del giudizio negativo ex nota Prot. “n. 37/23 Integra” a firma del Vice Comandante della Polizia Locale di Orbassano, protocollato in data 21/10/2023; - di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto, nonché per la dichiarazione di illegittimità del ritardo frapposto dall’amministrazione comunale a provvedere di seguito all’ispezione del 25 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese, che sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: ordinanza comunale del 10 agosto 2023, giudizio negativo della Polizia Locale e ritardo dell'amministrazione nel provvedere dopo un'ispezione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato un'ordinanza del dirigente del Comune di Orbassano, il presupposto giudizio negativo della Polizia Locale e ogni atto connesso, chiedendone l'annullamento. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di illegittimità del ritardo dell'amministrazione comunale nel provvedere a seguito dell'ispezione del 25 agosto 2023. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità relativi agli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e l'amministrazione ne prende atto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- In caso di sopravvenuta carenza di interesse concordemente riconosciuta dalle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
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