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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44328/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto di energia elettrica. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta errata applicazione di precedenti di legittimità; (2) sussistenza della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., per difficoltà economiche persistenti che avrebbero giustificato l'allaccio abusivo; (3) vizio nella determinazione della pena per discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo. Ha confermato che la sottrazione di energia tramite allaccio abusivo integra il reato di furto (art. 624 cod. pen.) e non la truffa, richiamando consolidata giurisprudenza. Ha escluso la scriminante dello stato di necessità: mancava il requisito del pericolo attuale e inevitabile, il prelievo si era protratto per oltre cinque anni e non è stata dimostrata l'inefficacia degli strumenti di tutela sociale. Ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (bene destinato al soddisfacimento di esigenze della collettività) e ha confermato la determinazione della pena (8 mesi di reclusione), rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, anche alla luce dei precedenti dell'imputato giustificanti la recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo integra il reato di furto; l'erogazione avviene contro la volontà dell'ente erogatore.

  • art. 625 cod. pen. n.2 e n.7

    Sono state contestate aggravanti. In particolare la n.7 si applica perché l'energia elettrica e' bene destinato a esigenze della generalità dei consociati.

  • art. 640 cod. pen.

    Non trova applicazione la qualificazione del fatto come truffa: l'alterazione o l'allaccio abusivo non costituiscono comportamento fraudolento idoneo a integrare la truffa quando l'energia è erogata contro la volontà dell'ente.

  • art. 54 cod. pen.

    La scriminante dello stato di necessità richiede pericolo attuale e inevitabile di grave danno alla persona e l'assenza di alternative; nel caso concreto questi presupposti sono mancati.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di determinazione della pena possono essere valutati in modo sintetico dal giudice di merito; la motivazione è sufficiente salvo che la pena appaia manifestamente sproporzionata rispetto alla media edittale.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata come base di censura sul vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto tali motivi manifestamente infondati o correttamente valutati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • L'allaccio abusivo alla rete e il prelievo diretto di energia costituiscono, di regola, reato di furto e non truffa, perché l'energia viene erogata contro la volontà dell'ente erogatore.
  • La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale, grave e inevitabile; difficoltà economiche croniche o prelievi protratti nel tempo non soddisfano il requisito dell'attualità e dell'inevitabilità.
  • L'energia elettrica è considerata bene destinato al soddisfacimento di esigenze collettive: ciò giustifica l'applicazione dell'aggravante ex art. 625 n.7 quando la condotta sottrattiva riguarda tale bene.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica se la pena non risulta eccessiva rispetto alla media edittale o frutto di arbitrio.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili l'imputato deve fornire spiegazioni alternative credibili sul collegamento al luogo e provare l'effettiva eccezionalità e attualità del bisogno, altrimenti gli indizi di presenza e l'assenza di contratto consolidano la responsabilità.
  • Precedenti penali e la durata protratta della condotta sono elementi forti a favore dell'applicazione di recidiva e dell'aumento della pena nell'ambito della discrezionalità giudiziale.

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