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Sentenza

Sentenza n. 1939/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4598/2024 emessa in data 18 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per 500 euro relativamente a ciascun anno scolastico, condannando il Ministero all'adempimento. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, il docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato e notificata al Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come risultante dall'attestazione di cancelleria, e che era stata notificata al Ministero il 24 ottobre 2024. Il Collegio ha quindi ritenuto integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente e oggetto della precedente pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    La disposizione è ritenuta applicabile al giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    condizioni previste ... dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    La disposizione, insieme all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ritenuta applicabile perché la sentenza passata in giudicato era stata notificata all'Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di attribuzione di una prestazione o di un beneficio, purché siano documentati il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia all'amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento alla sentenza costituisce elemento idoneo a confermare la persistente inesecuzione dell'obbligo conformativo o satisfattivo.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine, per assicurare l'esecuzione della pronuncia.
  • Quando l'incarico di commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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