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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/254

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione del 18 febbraio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 e i regolamenti (CE) n. 218/2007 e (CE) n. 1518/2007 per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari del Regno Unito ed esclude tali prodotti dai contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso

Normativa europea32021R0254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina UE dei contingenti tariffari per conformarla all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito. La modifica principale consiste nell'escludere i prodotti originari del Regno Unito dall'accesso ai contingenti tariffari OMC esistenti e da alcuni contingenti per vini e vermut. Sono previste disposizioni transitorie per i contingenti con periodo già in corso al 1° gennaio 2021 e per lo svincolo delle cauzioni relative a titoli rilasciati prima di tale data.

Esclusione dei prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari UE per le importazioni agricole e di alcuni prodotti trasformati, con adeguamento delle regole di gestione dei contingenti già aperti o in corso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti originari del Regno Unito che rientrano nei contingenti tariffari disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, nonché nei contingenti per vini del regolamento (CE) n. 218/2007 e nel contingente per il vermut del regolamento (CE) n. 1518/2007. Incide sia sui contingenti con periodo contingentale iniziato dal 1° gennaio 2021, sia su quelli il cui periodo era già in corso a tale data, per i quali le importazioni dal Regno Unito effettuate dal 1° gennaio 2021 non possono avvenire a valere sui contingenti. Restano rilevanti le regole sull'eventuale svincolo delle cauzioni per titoli già rilasciati prima del 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Esclusione dei prodotti originari del Regno Unito dai contingenti tariffari UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione interviene per allineare la disciplina dei contingenti tariffari UE all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito. Il considerando centrale è che l'accordo prevede che i prodotti originari del Regno Unito non possano essere importati nell'Unione nell'ambito dei contingenti tariffari OMC esistenti; da qui la necessità di modificare la normativa settoriale già vigente.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento modifica quattro atti: il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, il regolamento (CE) n. 218/2007 sui contingenti per vini e il regolamento (CE) n. 1518/2007 sul contingente per il vermut. Le modifiche servono a escludere il Regno Unito dai contingenti tariffari OMC esistenti, in coerenza con l'articolo GOODS.18 dell'accordo commerciale UE-Regno Unito.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Per numerosi contingenti tariffari elencati negli allegati II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento 2020/761, la casella "Origine" viene riscritta per escludere il Regno Unito. In diversi casi l'esclusione è solo del Regno Unito; in altri si somma ad esclusioni già esistenti di altri Paesi terzi, quali Stati Uniti d'America, Canada, India, Pakistan, Thailandia, Australia, Guyana, Cina, Argentina e Brasile, a seconda del contingente. Per alcuni contingenti dell'allegato XII viene anche aggiornata la dicitura da riportare nella sezione 24 del titolo, con l'avvertenza: "Da non utilizzare per prodotti originari [...] del Regno Unito".

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L'allegato I del regolamento 2020/1988, relativo ai contingenti gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", viene modificato per escludere il Regno Unito da un elenco molto ampio di contingenti tariffari. In alcune ipotesi la nuova formulazione è "Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito"; in altre restano in vigore anche esclusioni ulteriori già previste, ad esempio per Cina, Thailandia, Indonesia, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Groenlandia e Islanda. La modifica riguarda sia contingenti singoli sia sottocontingenti collegati a numeri d'ordine principali.

Modifiche ai contingenti per vini e vermut

Gli articoli 3 e 4 sostituiscono nei regolamenti settoriali per i vini e per il vermut il termine "erga omnes" con "tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito". L'effetto è quello di sottrarre questi contingenti all'accesso da parte di prodotti originari del Regno Unito.

Regime transitorio per i contingenti già in corso

L'articolo 5 disciplina i casi in cui il periodo contingentale era già in corso al 1° gennaio 2021. Da tale data:

  • non vengono rilasciati titoli per prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1;
  • i prodotti originari del Regno Unito non sono ammessi nei contingenti di cui all'articolo 2.

Il regolamento precisa inoltre che, per le importazioni dal Regno Unito effettuate sulla base di titoli rilasciati prima del 1° gennaio 2021 e relativi a contingenti con periodo ancora in corso, le cauzioni costituite sono svincolate su richiesta degli operatori interessati, qualora gli Stati membri non immettano in libera pratica tali merci conformemente all'accordo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2021. La Commissione giustifica questa scelta con la necessità di assicurare la conformità immediata all'articolo GOODS.18 dell'accordo con il Regno Unito. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dei contingenti del regolamento (UE) 2020/761

Numerosi contingenti tariffari elencati negli allegati II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 vengono modificati sostituendo la casella "Origine" con formule che escludono il Regno Unito, da solo o insieme ad altri Paesi già esclusi. In alcuni casi vengono anche aggiornate le diciture specifiche da riportare nella domanda di titolo e sul titolo stesso, con l'indicazione che il titolo non deve essere utilizzato per prodotti originari di determinati Paesi, incluso il Regno Unito.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1988

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 viene modificato per escludere il Regno Unito da un ampio elenco di contingenti tariffari gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Per alcuni contingenti l'esclusione riguarda tutti i Paesi terzi tranne il Regno Unito; per altri sono mantenute anche ulteriori esclusioni preesistenti, come Cina, Thailandia, Indonesia, Argentina, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Cile, Groenlandia e Islanda, a seconda del contingente interessato.

Modifica dei contingenti per vini e vermut

Il regolamento (CE) n. 218/2007 e il regolamento (CE) n. 1518/2007 vengono modificati sostituendo il riferimento a "erga omnes" con la formula "tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito". In tal modo i contingenti tariffari relativi ai vini e al vermut non sono più accessibili per prodotti originari del Regno Unito.

Regola transitoria per i contingenti in corso

Dal 1° gennaio 2021 non vengono rilasciati titoli per prodotti originari del Regno Unito nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 il cui periodo contingentale era già in corso alla stessa data. Inoltre, dal 1° gennaio 2021 i prodotti originari del Regno Unito non sono ammessi nei contingenti tariffari di cui all'articolo 2. Se titoli già rilasciati prima del 1° gennaio 2021 includevano il Regno Unito come paese di origine e non vengono utilizzati per l'immissione in libera pratica conformemente all'accordo, le cauzioni costituite sono svincolate su richiesta degli operatori interessati.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È quindi prevista un'applicazione retroattiva limitata alla gestione dei contingenti e delle importazioni interessate.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeagricolturaunione doganalescambi internazionaliorganizzazione comune dei mercati agricoli

Testo integrale

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