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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/255

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione del 18 febbraio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica in modo mirato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, aggiornando numerose regole operative in materia di sicurezza dell’aviazione civile. Le modifiche rispondono soprattutto all’impatto della pandemia di COVID-19, introducendo proroghe e procedure temporanee per convalide e designazioni di operatori, e integrano nel sistema di sicurezza aerea il meccanismo PLACI di analisi preventiva dei rischi sulle merci prima dell’imbarco. Il testo interviene inoltre su requisiti per agenti regolamentati, mittenti conosciuti, trasportatori, validatori, nonché sugli standard tecnici delle apparecchiature di controllo e sui termini di adeguamento tecnologico degli aeroporti.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per adeguare le norme di sicurezza aerea dell’UE, con particolare attenzione al processo PLACI, alle designazioni temporanee legate al COVID-19 e agli standard delle apparecchiature di sicurezza aeroportuale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sugli operatori della catena logistica aerea in entrata nell’Unione, sui vettori aerei, sugli operatori postali, sugli integratori, sugli agenti regolamentati, sui mittenti conosciuti, sui trasportatori designati e, più in generale, sui soggetti coinvolti nei controlli di sicurezza di merci e posta aerea. Rileva anche per le autorità competenti nazionali, le autorità doganali, i validatori della sicurezza aerea UE e per gli aeroporti e i relativi sistemi di screening. Alcune disposizioni sono temporanee o differite nel tempo: in particolare quelle su PLACI, designazioni temporanee ACC3/RA3/KC3 e altri punti specifici si applicano da date diverse, e il regolamento contiene regole transitorie fino al 30 giugno 2021, al 1o marzo 2022, al 1o luglio 2021, al 1o settembre 2021, al 1o settembre 2022, al 1o settembre 2026 e al 1o gennaio 2023, secondo i casi. L’Islanda è espressamente trattata come paese terzo ai fini del punto 6.8.7.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza aerea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/255 della Commissione interviene sul quadro attuativo della sicurezza dell’aviazione civile dell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. L’intervento risponde in parte alle difficoltà operative determinate dalla pandemia di COVID-19 e in parte all’esigenza di integrare nella disciplina di sicurezza aerea i meccanismi doganali di analisi preventiva dei rischi sulle merci (PLACI).

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la pandemia continua a ostacolare visite in loco, convalide e designazioni di operatori della catena logistica in entrata; per questo vengono prorogate e adattate alcune procedure temporanee. Parallelamente, la Commissione intende rafforzare l’allineamento tra sicurezza aerea e controlli doganali, facendo leva sulle informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco e sulle capacità del sistema ICS2.

Ambito soggettivo e coordinamento con il diritto doganale

Le modifiche riguardano vettori aerei, operatori postali, integratori, agenti regolamentati, mittenti conosciuti, trasportatori, validatori della sicurezza aerea UE, autorità competenti nazionali e autorità doganali. Un elemento centrale è il raccordo con il codice doganale dell’Unione e con i regolamenti di esecuzione e delegati in materia doganale, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, oltre alla banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.

PLACI e prima analisi dei rischi

Il nuovo punto 6.8.7 disciplina in modo organico le informazioni anticipate sul carico prima dell’imbarco. L’analisi PLACI deve avvenire prima della partenza da un paese terzo, appena l’ufficio doganale di primo ingresso riceve i dati minimi della dichiarazione sommaria di entrata. Se l’autorità doganale ritiene che una spedizione possa rappresentare una grave minaccia per l’aviazione civile, la spedizione deve essere trattata come HRCM e sottoposta ai controlli di sicurezza richiesti.

Sono previste anche ipotesi più gravi, in cui viene notificato un "Divieto di carico": in tal caso la spedizione non può essere caricata sull’aeromobile o deve essere scaricata se già imbarcata. Il vettore aereo o l’operatore coinvolto deve garantire l’esecuzione delle misure richieste, confermarne l’esito all’ufficio doganale e collaborare con le autorità competenti degli Stati membri interessati; se l’aeromobile è già decollato, scattano obblighi di notifica verso le autorità del primo Stato membro sorvolato e verso le autorità del paese terzo di origine.

Accesso alle aree sterili, spedizioni controllate e ruolo dei trasportatori

Vengono introdotti requisiti più dettagliati per l’accesso alle aree sterili destinate a merci e posta. L’accesso dipende dalla qualificazione del soggetto che trasporta la spedizione dal lato terra e, per alcune spedizioni già controllate, è richiesto l’uso di una dichiarazione firmata o di un sistema equivalente di notifica preventiva. Per le merci e posta non ancora controllate, l’accesso alle aree sterili è possibile solo se le spedizioni sono sottoposte a screening prima dell’ingresso o accompagnate fino ai locali nelle aree sterili, con obblighi specifici di formazione e selezione del personale.

Per i trasportatori sono introdotti requisiti minimi di integrità personale, controllo dei precedenti e formazione. Se il trasporto è subappaltato, la società incaricata deve stipulare un contratto, non può subappaltare ulteriormente e deve rispettare gli stessi requisiti di sicurezza; resta comunque ferma la responsabilità piena del trasportatore originario.

Agenti regolamentati, mittenti conosciuti e AEO

Le regole su agenti regolamentati e mittenti conosciuti vengono allineate alla disciplina doganale AEO. Un’ispezione del sito effettuata dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 può essere considerata verifica in loco se risale a non più di tre anni prima della domanda di approvazione. Il richiedente deve mettere a disposizione l’autorizzazione AEO e la relativa valutazione.

In caso di perdita dei requisiti, l’autorità competente ritira lo status e aggiorna la banca dati entro 24 ore. Se l’interessato non è più titolare dell’autorizzazione AEO pertinente o questa è sospesa, l’autorità competente deve adottare le misure necessarie per garantire la conformità alla normativa sulla sicurezza aerea. Sono inoltre previste obbligazioni di informazione reciproca tra autorità competenti e autorità doganali.

Validatori della sicurezza aerea UE

La disciplina dei validatori è rafforzata sotto il profilo organizzativo e procedurale. L’approvazione non è illimitata, ma scade al massimo dopo cinque anni. Il validatore non si considera approvato finché i suoi dati non sono stati inseriti nella banca dati dell’Unione; deve inoltre poter provare il proprio status.

La relazione di convalida deve essere redatta in inglese e trasmessa entro un mese dalla verifica in loco; l’autorità competente la valuta entro sei settimane. Entro tre mesi deve essere fornito un riscontro scritto sulla qualità della relazione, con eventuali raccomandazioni e osservazioni. In taluni casi, per altre designazioni, l’autorità può chiedere una copia completa in inglese entro quindici giorni.

Apparecchiature di sicurezza e standard tecnici

Il regolamento aggiorna le regole sul marchio UE per le attrezzature di sicurezza. Dal 1o ottobre 2020 l’installazione di determinate apparecchiature è consentita solo se hanno ottenuto il marchio UE o lo status di "in attesa di marchio UE". Il testo chiarisce che l’approvazione nazionale non comporta automaticamente il marchio UE.

Viene inoltre introdotto un nuovo regime sugli apparati a raggi X: dal 1o gennaio 2023 tutte le apparecchiature destinate allo screening di merci, posta e materiale del vettore devono essere a visione multipla, con alcune eccezioni transitorie per apparecchiature a visione singola già installate. Per i sistemi EDS è fissata una traiettoria di aggiornamento tecnologico con standard minimi differenziati in base alla data di installazione: standard 2, 3, 3.1 e 3.2. Lo standard 2 scade il 1o settembre 2021, ma può essere esteso per categorie di aeroporti individuate in base al traffico e ai collegamenti internazionali, secondo la tabella temporale prevista.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcuni punti dell’allegato si applicano in date diverse, in particolare dal 15 marzo 2021, dal 1o luglio 2021 e dal 1o marzo 2022. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è vincolante in ogni sua parte.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 secondo l’allegato del nuovo regolamento, introducendo e sostituendo numerosi punti del capitolo 6, del capitolo 11 e del capitolo 12.

Definizione di PLACI e analisi preventiva dei rischi

È inserita la definizione di PLACI come processo di prima analisi dei rischi sulle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea. È previsto che l’analisi PLACI sia eseguita appena ricevuto l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 106, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, prima della partenza da un paese terzo.

Nuove regole per l’accesso alle aree sterili per merci e posta

Sono introdotti requisiti per l’accesso alle aree sterili destinate a merci e posta, subordinando l’accesso alla qualificazione del soggetto che trasporta la spedizione dal lato terra. Per alcune spedizioni precedentemente controllate è richiesta la copia della dichiarazione firmata dell’appendice 6-E o un meccanismo equivalente di notifica preventiva. Per spedizioni non precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza sono previste due opzioni: screening prima dell’ingresso oppure scorta fino ai locali nelle aree sterili, con requisiti di assunzione e formazione del personale.

Equiparazione tra verifiche in loco e ispezioni doganali

Per agenti regolamentati e mittenti conosciuti, un’ispezione del sito da parte delle autorità doganali competenti ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 può essere considerata verifica in loco, se effettuata non oltre tre anni prima della richiesta di approvazione. Il richiedente deve mettere a disposizione l’autorizzazione AEO e la relativa valutazione doganale.

Status di agente regolamentato e di mittente conosciuto

Sono rafforzate le regole sul ritiro dello status di agente regolamentato o di mittente conosciuto, con aggiornamento della banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro 24 ore. In caso di perdita, sospensione o mancanza dell’autorizzazione AEO pertinente, l’autorità competente deve adottare misure appropriate per garantire la conformità. L’interessato deve informare l’autorità competente di ogni modifica rilevante della propria autorizzazione AEO.

Scambio di informazioni con le autorità doganali

L’autorità competente deve mettere a disposizione delle autorità doganali tutte le informazioni rilevanti sullo status di agente regolamentato o mittente conosciuto che possano incidere sulla titolarità dell’autorizzazione AEO, comprese nuove approvazioni, ritiri, riconvalide, ispezioni, verifiche e relativi esiti. Devono essere stabilite modalità di scambio informativo tra autorità competenti e autorità doganali nazionali.

Trasportatori e catena logistica delle merci e posta aerea

Sono introdotti requisiti minimi per il personale dei trasportatori addetto alla raccolta, al trasporto e alla consegna di merci e posta aerea soggette a controlli di sicurezza, inclusi controllo dell’integrità personale e formazione generale sulla sicurezza. Il personale con accesso non controllato deve aver superato un controllo dei precedenti e una formazione specifica. In caso di subappalto, la società subappaltata deve stipulare contratto, non subappaltare ulteriormente e applicare i requisiti di sicurezza; il trasportatore resta pienamente responsabile.

Deroghe temporanee COVID-19 per ACC3, RA3 e KC3

Nel periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2021 l’autorità competente può derogare al procedimento ordinario e designare temporaneamente un vettore aereo come ACC3, oppure un soggetto di un paese terzo come RA3 o KC3, quando una convalida UE non può essere effettuata per ragioni obiettive connesse alla pandemia e indipendenti dalla responsabilità del soggetto. La designazione temporanea è limitata nel tempo e soggetta alle condizioni indicate nei punti modificati.

Contenuto dei documenti di accompagnamento per spedizioni con status di sicurezza

Per le spedizioni già sottoposte a controlli di sicurezza, i documenti di accompagnamento devono riportare almeno il codice identificativo unico dell’ACC3, lo status di sicurezza della spedizione, il codice identificativo della spedizione, il contenuto o l’indicazione di consolidamento e i motivi del rilascio dello status di sicurezza secondo lo schema ICAO. Per le spedizioni consolidate, le informazioni devono essere conservate fino all’arrivo nel primo aeroporto dell’Unione o per 24 ore, se superiore.

Trattamento delle spedizioni in transito e controlli aggiuntivi

Le spedizioni in transito diretto o indiretto che non risultano documentate secondo i requisiti previsti devono essere sottoposte a screening prima del volo successivo. Per le spedizioni per le quali non è possibile confermare nei documenti le informazioni richieste, è imposto il trattamento come merce o posta da sottoporre a controlli prima dell’imbarco successivo.

Gestione delle carenze gravi degli operatori della catena logistica

Se la Commissione o un’autorità competente individua o riceve informazioni scritte su una carenza grave legata alle operazioni di un ACC3, RA3 o KC3 che può incidere significativamente sulla sicurezza aerea dell’Unione, deve informare immediatamente l’operatore interessato, gli altri Stati membri e la Commissione, chiedendo osservazioni e misure correttive. La carenza può emergere da monitoraggi, esame documentale o informazioni scritte di altre autorità/operatori.

PLACI e misure conseguenti, inclusi HRCM e divieto di carico

Il nuovo punto 6.8.7 disciplina in modo dettagliato la PLACI. Se l’ufficio doganale di primo ingresso sospetta che una spedizione possa costituire una grave minaccia per l’aviazione civile, la spedizione deve essere trattata come HRCM. Gli operatori interessati devono eseguire o far eseguire controlli di sicurezza specifici e confermarne l’esito all’ufficio doganale. Se il rischio è tale da giustificare una notifica di "Divieto di carico", la spedizione non può essere caricata, o deve essere scaricata se già a bordo; sono previste obbligazioni di comunicazione e cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato e con quelle del paese terzo di origine e, se del caso, di transito. Il meccanismo si applica anche quando la notifica proviene da un paese terzo che utilizza un sistema PLACI conforme ai principi SAFE dell’OMD.

Validatori della sicurezza aerea UE

È previsto che l’approvazione di un validatore della sicurezza aerea UE scada dopo al massimo cinque anni. Il validatore non è considerato approvato finché i dati non sono inseriti nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica e deve avere prova del proprio status. La relazione di convalida deve essere redatta in inglese e trasmessa entro un mese dalla verifica in loco; l’autorità competente deve valutarla entro sei settimane dal ricevimento e fornire un feedback scritto entro tre mesi.

Requisiti per le apparecchiature di sicurezza e standard tecnici

Dal 1o ottobre 2020 le apparecchiature elencate possono essere installate solo se hanno il "marchio UE" o lo status "in attesa di marchio UE". È precisato che il marchio UE è concesso a seguito di prove effettuate da centri di controllo che applicano misure di controllo qualità secondo la procedura comune CEAC, e che l’approvazione nazionale non attribuisce automaticamente il marchio UE. Dal 1o gennaio 2023 tutte le apparecchiature per lo screening di merci, posta e materiale del vettore soggetti a controlli di sicurezza devono essere a visione multipla, con deroghe temporanee per alcune apparecchiature a visione singola installate prima di tale data. Sono inoltre fissati gli standard minimi per i sistemi EDS, con progressione verso gli standard 3, 3.1 e 3.2 e con scadenza dello standard 2 al 1o settembre 2021, nonché requisiti specifici per i sistemi destinati al bagaglio a mano e la regola di equivalenza tra EDS C3 e LEDS standard 2 per lo screening dei LAG.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, punti specifici dell’allegato si applicano dal 15 marzo 2021, dal 1o marzo 2022 e dal 1o luglio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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