Regolamento (UE) 2021/841
Regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per armonizzare e semplificare la disciplina delle inadempienze relative all’identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini. Introduce criteri più puntuali per considerare "accertati" gli animali in caso di perdita di mezzi di identificazione, dati inesatti o comunicazioni tardive, e rivede il sistema delle sanzioni amministrative nei regimi di aiuto per animale. Le modifiche si applicano alle domande riferite ad anni di domanda o periodi di premio dal 1º gennaio 2021.
Modifica le regole sulle inadempienze del sistema di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini e adegua il calcolo delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nei regimi di aiuto per animale e nelle misure di sostegno connesse agli animali.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento relative agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2021. Riguarda i beneficiari di regimi di aiuti per animale e di misure di sostegno connesse agli animali, nonché i controlli amministrativi e in loco effettuati sugli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Le disposizioni incidono sul sistema di identificazione e registrazione previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004, con coordinamento rispetto al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e al regolamento delegato (UE) n. 640/2014. Non introduce esclusioni generali ulteriori, ma per talune regole sulle sanzioni gli Stati membri possono prevedere soglie equivalenti per specie diverse da bovini, ovini e caprini.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 in materia di identificazione animale e sanzioni
Il regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione interviene sul sistema integrato di gestione e controllo della PAC, modificando il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. L’obiettivo dichiarato nei considerando è duplice: da un lato, allineare le regole sulle inadempienze relative all’identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini; dall’altro, semplificare e rendere più proporzionato il regime delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nei regimi di aiuto per animale e nelle misure di sostegno connesse agli animali.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa settoriale
Le modifiche riguardano i beneficiari di aiuti o sostegni basati sul numero di animali e operano nel quadro dei sistemi di identificazione e registrazione previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 per i bovini e dal regolamento (CE) n. 21/2004 per ovini e caprini. Il regolamento richiama inoltre l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, in tema di condizioni di ammissibilità e di definizione, da parte degli Stati membri, della data di riferimento per taluni obblighi di comunicazione. La disciplina si applica alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento relative ad anni di domanda o periodi di premio che iniziano dal 1º gennaio 2021.
Inadempienze nel sistema di identificazione e registrazione: articolo 30
L’articolo 30 è riscritto per specificare in quali casi un animale può essere comunque considerato "accertato" nonostante alcune irregolarità nel sistema di identificazione. Per i bovini, la perdita di uno dei due mezzi di identificazione non esclude l’accertamento se l’animale è comunque chiaramente e individualmente identificabile tramite gli altri elementi del sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000.
Per ovini e caprini, la perdita di uno dei due mezzi di identificazione non impedisce l’accertamento purché l’animale sia ancora identificabile mediante il primo mezzo di identificazione e siano rispettate le altre condizioni del sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004.
Se un solo capo bovino, ovino o caprino ha perso entrambi i mezzi di identificazione, esso è comunque considerato accertato se può essere identificato individualmente tramite registro, passaporto per animali, banca dati o altri mezzi previsti dalla normativa applicabile, e se il detentore dimostra di aver già adottato misure correttive prima dell’annuncio del controllo in loco.
Il regolamento distingue poi le inesattezze nei dati iscritti nel registro, nei passaporti o nella banca dati informatizzata. Se tali inesattezze non sono pertinenti ai fini della verifica di condizioni di ammissibilità diverse da quelle dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’animale è considerato non accertato solo se l’errore emerge in almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi; in tutti gli altri casi, la non accertabilità scatta già alla prima constatazione. Per le comunicazioni tardive di eventi relativi agli animali, l’animale resta accertato se la comunicazione è avvenuta prima dell’inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento fissata dallo Stato membro.
Un’ulteriore previsione consente la correzione in qualsiasi momento di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente nei dati e nelle comunicazioni del sistema di identificazione e registrazione.
Regime delle sanzioni amministrative: nuovo articolo 31
Il nuovo articolo 31 riformula il sistema sanzionatorio per gli aiuti e i sostegni calcolati sul numero di animali. In linea generale, l’importo totale spettante è versato in base agli animali accertati, purché i controlli non evidenzino più di tre animali non accertati e tali animali siano identificabili individualmente con i mezzi previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o n. 21/2004.
Se gli animali non accertati sono più di tre, l’importo è ridotto in funzione della percentuale di non accertati calcolata secondo il paragrafo 3:
- riduzione pari alla percentuale determinata, se questa non supera il 20%;
- riduzione pari al doppio della percentuale, se la percentuale è superiore al 20% ma non al 30%;
- nessun aiuto o sostegno se la percentuale supera il 30%.
Quando la percentuale di animali non accertati supera il 50%, oltre alla totale esclusione dell’aiuto o sostegno per l’anno di domanda, è prevista una sanzione supplementare pari alla differenza tra animali dichiarati e animali accertati. Se questa sanzione non può essere recuperata integralmente nei tre anni civili successivi all’anno dell’accertamento, il saldo residuo viene azzerato.
Soglie alternative per altre specie e calcolo basato sui giorni di presenza
Per specie diverse da bovini, ovini e caprini, gli Stati membri possono stabilire una soglia diversa da quella di tre animali, purché sostanzialmente equivalente; nel farlo devono tener conto, tra l’altro, delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso.
Se il pagamento è calcolato in base ai giorni di presenza degli animali in azienda, anche il numero di animali non accertati va determinato con riferimento ai giorni di presenza, così da mantenere la coerenza del meccanismo sanzionatorio con il metodo di calcolo del sostegno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione precisa che la nuova disciplina si applica alle domande riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2021, così da consentire agli Stati membri di adeguare per tempo i propri sistemi amministrativi e di controllo.
Disposizioni principali
Allineamento delle regole sull’identificazione e registrazione
L’articolo 30 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 viene modificato per armonizzare la disciplina delle inadempienze relativa ai sistemi di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini. Viene sostituito il riferimento ai "marchi auricolari" con quello più ampio ai "mezzi di identificazione", coerentemente con i regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.
Criteri per considerare l’animale accertato in caso di inadempienze
Il nuovo articolo 30, paragrafo 4, precisa quando un animale resta "accertato" nonostante specifiche irregolarità: perdita di uno dei due mezzi di identificazione per bovini, ovini o caprini; perdita di entrambi i mezzi per un solo animale, se è comunque identificabile mediante registro, passaporto, banca dati o altri mezzi previsti e il detentore ha già adottato misure correttive prima dell’annuncio del controllo in loco; dati inesatti nel registro, nei passaporti o nella banca dati, con regola più favorevole quando l’inesattezza è rilevata in almeno due controlli in 24 mesi; comunicazioni tardive di eventi, se la comunicazione è stata effettuata prima dell’inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
Correzione degli errori palesi
I dati inseriti nel sistema di identificazione e registrazione dei bovini, ovini e caprini, nonché le comunicazioni effettuate nell’ambito di tale sistema, possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
Soppressione del paragrafo 5 dell’articolo 30
Il paragrafo 5 dell’articolo 30 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è soppresso.
Nuovo regime sanzionatorio per gli animali non accertati
Il nuovo articolo 31 stabilisce che l’aiuto o sostegno è versato in base al numero di animali accertati, a condizione che non vi siano più di tre animali non accertati e che questi siano individuabili con i mezzi previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o n. 21/2004. Se gli animali non accertati sono più di tre, l’importo è ridotto: in misura pari alla percentuale calcolata ai sensi del paragrafo 3 se non superiore al 20%; in misura doppia se la percentuale è superiore al 20% ma non al 30%; se la percentuale supera il 30%, non è concesso alcun aiuto o sostegno.
Sanzione supplementare oltre la soglia del 50%
Se la percentuale di animali non accertati supera il 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per l’anno di domanda considerato. Inoltre, il beneficiario subisce una sanzione supplementare pari alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati; se tale importo non può essere dedotto integralmente entro i tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, il saldo residuo è azzerato ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
Soglia alternativa per specie diverse e calcolo pro rata temporis
Per specie diverse da bovini, ovini e caprini, gli Stati membri possono fissare una soglia diversa da quella di tre animali, purché sostanzialmente equivalente, tenendo conto tra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno. Quando l’aiuto è calcolato in base ai giorni di presenza degli animali in azienda, anche il numero di animali non accertati va calcolato in base ai giorni di presenza.
Determinazione della percentuale di animali non accertati
La percentuale rilevante per le riduzioni e per le esclusioni è determinata dividendo il numero di animali non accertati per il numero di animali dichiarati nel regime, nella misura di sostegno o nel tipo di intervento considerato.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle domande presentate con riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2021.
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