Regolamento (UE) 2021/251
Regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE relativo allo Zimbabwe, modificando l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004. La modifica consiste nella soppressione di una persona dall’elenco delle persone ed entità per le quali le misure restrittive risultano sospese. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 sopprimendo una persona dall’elenco delle misure restrittive sospese relative allo Zimbabwe.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione nello Zimbabwe, e in particolare all’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, che elenca le persone ed entità per le quali tali misure sono sospese ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4. L’intervento riguarda la cancellazione di una specifica voce dall’elenco e produce effetti direttamente negli Stati membri dalla data di entrata in vigore, senza necessità di recepimento. Non disciplina settori ulteriori né introduce nuove categorie generali di soggetti destinatari oltre quelli già previsti dal regime sanzionatorio esistente.
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 relativo allo Zimbabwe
Il regolamento (UE) 2021/251 interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione nello Zimbabwe. L’atto ha natura meramente modificativa e si limita ad adeguare l’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, in coerenza con gli sviluppi della decisione PESC 2021/258 e del correlato regolamento di esecuzione (UE) 2021/253.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua varie misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in relazione alla situazione nello Zimbabwe. I considerando evidenziano che la decisione (PESC) 2021/258 ha depennato una persona dall’elenco e modificato le voci di due persone negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 ha poi aggiornato l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. La conseguenza logica è l’ulteriore allineamento dell’allegato IV, relativo alle persone ed entità per cui le misure restrittive sono sospese ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale introdotta è la soppressione della voce relativa a "Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema" dall’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004. In termini pratici, ciò comporta l’eliminazione di tale nominativo dall’elenco delle persone per le quali il regime restrittivo è sospeso.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie, deroghe o regimi sanzionatori autonomi rispetto a quelli già contenuti nel quadro normativo richiamato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 conformemente all’allegato del regolamento (UE) 2021/251. L’allegato sopprime la voce relativa a "Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema" dall’elenco delle persone ed entità per le quali le misure restrittive sono sospese ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base.
Contesto della modifica e coordinamento con l’atto PESC
I considerando richiamano la decisione (PESC) 2021/258 del 18 febbraio 2021, che depenna una persona dall’elenco delle misure restrittive e modifica le voci relative ad altre due persone negli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC. Si precisa inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/253 della Commissione ha già adeguato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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