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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/256

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 della Commissione del 18 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per riflettere l’evoluzione della situazione di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. A seguito del focolaio H5N1 confermato a Glenrothes (Scozia) il 12 febbraio 2021 e delle misure adottate dalle autorità britanniche, la Commissione restringe la possibilità di importazione e transito nell’Unione di taluni prodotti a base di pollame provenienti dalle zone interessate. L’atto sostituisce la voce relativa al Regno Unito nell’elenco delle zone ammesse, introducendo o aggiornando diverse zone soggette a restrizioni. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco delle zone del Regno Unito da cui è consentita l’importazione o il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Riguarda gli Stati membri dell’Unione e, per effetto dell’accordo di recesso, il Regno Unito con le precisazioni derivanti dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord: ai fini dell’allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. La modifica interviene per adeguare la regionalizzazione del Regno Unito alla situazione epidemiologica dell’HPAI e alle restrizioni conseguenti ai focolai indicati, con particolare riferimento alla Scozia e ad altre aree territoriali elencate nell’allegato.

Modifica dell’elenco delle zone del Regno Unito per le importazioni di prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/256 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per adeguare le condizioni di importazione e transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito. La Commissione interviene alla luce del focolaio H5N1 confermato il 12 febbraio 2021 a Glenrothes, in Scozia, e delle misure di contenimento adottate dalle autorità britanniche.

Quadro normativo e presupposti

Il regolamento (CE) n. 798/2008 disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Esso consente l’ingresso nell’Unione soltanto dai paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti nell’elenco dell’allegato I, parte 1, e prevede criteri per la qualificazione come indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

In base all’accordo di recesso del Regno Unito, e in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le direttive 2002/99/CE e 2009/158/CE e gli atti di esecuzione adottati sulla loro base continuano ad applicarsi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione. Il regolamento precisa inoltre che, ai fini dell’allegato modificato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.

Motivazione della modifica

La Commissione prende atto che il Regno Unito ha confermato la presenza di HPAI H5N1 in un’azienda avicola a Glenrothes e che le autorità veterinarie hanno istituito una zona di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. È stata inoltre sospesa l’emissione di certificati veterinari per le partite destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord.

Sulla base delle informazioni trasmesse e valutate, la Commissione ritiene necessario limitare l’introduzione nell’Unione dei prodotti interessati provenienti dalle zone colpite o sottoposte a restrizioni, aggiornando di conseguenza la regionalizzazione del Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

Contenuto della modifica all’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa al Regno Unito è sostituita integralmente e distingue tra diverse situazioni territoriali:

  • GB-0: intero paese, con indicazioni specifiche per talune categorie;
  • GB-1: intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2;
  • GB-2: insieme delle zone territoriali specifiche soggette a restrizioni.

L’allegato elenca poi una serie di sottoregioni GB-2.1 a GB-2.15, ciascuna definita da coordinate geografiche WGS84 e da un raggio territoriale, in genere di 10 km, in alcuni casi di 10,4 km. Le aree interessate comprendono, tra le altre, porzioni di North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orcadi, Dorset, Devon, Anglesey, Redcar e Cleveland e Glenrothes (Fife, Scozia). Per ciascuna zona sono riportate categorie di prodotti a base di pollame interessate e date di applicazione delle restrizioni.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione.

Fondamento sanitario e motivazione della restrizione

I considerando richiamano il quadro del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria e le condizioni di ammissibilità dei paesi terzi/zone libere da HPAI. La Commissione prende atto della conferma, da parte del Regno Unito, di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N1 in un’azienda avicola a Glenrothes, Scozia, e delle misure di contenimento adottate, tra cui una zona di controllo di 10 km e l’abbattimento totale.

Effetti sull’export dal Regno Unito

Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sospeso immediatamente il rilascio dei certificati veterinari per le partite di prodotti interessati destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord. Sulla base delle informazioni epidemiologiche valutate dalla Commissione, vengono introdotte restrizioni per l’introduzione nell’Unione dei prodotti provenienti dalla zona della Scozia colpita da HPAI e dalle aree soggette a restrizioni.

Nuova voce dell’allegato I: regionalizzazione del Regno Unito

L’allegato sostituisce integralmente la voce "GB - Regno Unito" nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. La tabella distingue tra: GB-0 (intero paese, SPF, con categorie indicate), GB-1 (intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2) e GB-2 (zone territoriali specifiche soggette a restrizione), articolate in sottotipi territoriali identificati con coordinate e date di applicazione.

Zone specifiche soggette a restrizioni

L’allegato elenca numerose aree del Regno Unito interessate da restrizioni, individuate con codici GB-2.1 a GB-2.15 e con coordinate WGS84 e raggi di 10 km o 10,4 km. Le aree interessano varie contee e località, tra cui North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orcadi, Dorset, Devon, Anglesey, Redcar e Cleveland e Glenrothes (Fife, Scozia). Per ciascuna zona sono indicate le categorie di prodotti interessati e le date di inizio applicazione delle restrizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di prodotti di origine animaleimportazioni da paesi terzipolizia sanitaria veterinaria

Testo integrale

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