Sentenza n. 6378/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA n. 36 del 28 luglio 2022, ancorché non nota, con cui sono state quantificate (i) le quote di mercato per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti e calcolato (ii) il valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto del 7,85% della spesa per acquisti diretti, incluso quello dei gas medicinali, riferito all'anno 2021, pari a € 1.034.700.865 distinto per azienda farmaceutica (codice SIS); - del comunicato dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, pubblicato sul proprio sito web istituzionale in data 1° agosto 2022 recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021 – Avvio del procedimento – Esposizione dati”, nonché di tutti i relativi allegati ivi inclusi: l'Allegato B recante “Nota sulla metodologia applicativa”; Allegato B1 recante “Ripiano sfondamento tetto del 7,85% - spesa farmaceutica acquisiti diretti per farmaci inseriti nei fondi previsti per i medicinali innovativi non oncologici e medicinali innovativi oncologici”; l'Allegato B2 recante “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci orfani di classe A e H da registro comunitario EU anno 2021”; l'Allegato B3 recante “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovati oncologici anno 2021”; l'Allegato E recante “Descrizione dei fine e dei relativi tracciati record pubblicati sul “Portale dei servizi” di AIFA”; l'Allegato F recante “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione stima quota payback innovativi”; - dei file excel pubblicati sul front-end AIFA contenenti i dati che quantificano il ripiano assegnato per l'anno 2021; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 e 584, l. n. 145/2018, dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, commi 398 e 399, l. n. 232/2016, dell'art. 1, commi 475, 476 e 477, l. n. 178/2020, dell'art. 1, comma 281, l. n. 234/2021, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 gennaio 2023: - dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - della Determina AIFA n. 508/2022, pubblicata sul proprio sito istituzionale in data 7 novembre 2022 e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2022, recante “attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2021 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”, nonché di tutti i relativi allegati, ivi inclusi: l'Allegato A, recante l'elenco delle quote di ripiano per Codice SIS; dell'Allegato B, recante la “Nota sulla metodologia applicativa”; dell'Allegato B1 recante il “Dettaglio spesa farmaci innovativi”; - dell'Allegato B2 recante il “Dettaglio spesa farmaci orfani”; dell'Allegato B3 recante “Dettaglio mensile spesa farmaci innovativi”; dell'Allegato C recante “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione”; - dell'Allegato D recante “Elenco quota di ripiano per Regione”; dell'Allegato E recante “Allegato alla Nota metodologica dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul "Portale dei servizi" di AIFA”; - dell'Allegato F recante “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovati per indicazione e stima quota payback innovativi”; - dell'Allegato G recante “Modalità di versamento alle Regioni – riferimenti bancari”; - dei file excel pubblicati sul front-end AIFA contenenti i dati che quantificano il ripiano assegnato per l'anno 2021; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto; previa, ove occorra, rimessione alla Corte Costituzionale - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 e 584, l. n. 145/2018, dell'art. 15, d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, commi 398 e 399, l. n. 232/2016, dell'art. 1, commi 475, 476 e 477, l. n. 178/2020, dell'art. 1, comma 281, l. n. 234/2021, per contrasto con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97, Cost., anche in combinato disposto tra loro, previo altresì, ove occorra, in via subordinata, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, TFUE per le ragioni in narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti AIFA di quantificazione e attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativa all'anno 2021, compresa la determina AIFA n. 508/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui AIFA ha quantificato e attribuito loro la quota di payback per lo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo al 2021, contestando in via derivata la legittimità costituzionale e unionale della disciplina applicata. Hanno sostenuto che il sistema, fondato sulle quote di mercato e sul fatturato delle aziende titolari di AIC, non considererebbe l'effettivo contributo dell'impresa allo sfondamento, la tipologia dei medicinali e le modalità di acquisto. In particolare, secondo le ricorrenti, i farmaci biosimilari opererebbero in un mercato chiuso, con prezzi inferiori rispetto agli originator e con effetti di risparmio per il Servizio sanitario nazionale, sicché il loro fatturato non sarebbe indice di un aumento della spesa. Sono stati dedotti il contrasto della disciplina con gli artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97 Cost., per irragionevolezza, disparità di trattamento, lesione della libertà di iniziativa economica e della proprietà, violazione della capacità contributiva e del buon andamento; il contrasto con gli artt. 28, 29, 3, 10 e 81 TFUE e con la direttiva 89/105/CEE; nonché la necessità di rimettere le questioni alla Corte costituzionale o, in subordine, alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative al sistema di payback e ha escluso che la natura biosimilare dei farmaci commercializzati dalle ricorrenti imponesse un trattamento differenziato. Quanto all'art. 3 Cost., non è stato individuato un adeguato tertium comparationis e, comunque, l'eventuale intervento richiesto avrebbe avuto natura additiva, senza una soluzione costituzionalmente obbligata e con invasione della discrezionalità legislativa. È stata ritenuta ragionevole la distinzione tra tetto della spesa per acquisti diretti e tetto della spesa farmaceutica convenzionata, trattandosi di canali distributivi diversi, con differenti soggetti, esigenze sanitarie, modalità di controllo e costi; ne consegue l'assenza di un obbligo di compensazione tra i relativi fondi. Il Collegio ha inoltre escluso la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., osservando che il mercato farmaceutico è fortemente regolamentato e che la possibilità di incidere sui margini di guadagno è connaturata al perseguimento del contenimento della spesa sanitaria e della tutela della salute, purché resti un margine ragionevole di utile. Ha escluso anche la violazione dell'art. 53 Cost., poiché il payback non ha natura tributaria, ma costituisce un contributo solidaristico collegato allo sforamento del tetto di spesa; il riferimento al fatturato è stato ritenuto indice ragionevole della quota di partecipazione, non essendo pertinente la giurisprudenza sugli extra-profitti. Non sono emersi specifici profili di violazione dell'art. 97 Cost. Quanto al diritto dell'Unione, il regime è stato ritenuto giustificato da un interesse generale non economico connesso alla tutela della salute; la censura relativa alla direttiva 89/105/CEE è stata inoltre considerata genericamente formulata. Non sono stati quindi disposti né il rinvio alla Corte costituzionale né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 574-584, l. 145/2018
Disciplina il meccanismo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, fondato sulle quote di mercato delle aziende titolari di AIC.
art. 15 d.l. 95/2012
Norma ricompresa nelle censure di legittimità costituzionale relative al sistema di governance e ripiano della spesa farmaceutica.
art. 1, commi 398 e 399, l. 232/2016
Disposizioni richiamate tra quelle sottoposte a scrutinio di costituzionalità nell'ambito della disciplina del payback.
art. 1, commi 475-477, l. 178/2020
Ridetermina i tetti della spesa farmaceutica, fissando il tetto per gli acquisti diretti al 7,85% del Fondo sanitario nazionale e quello per la spesa convenzionata al 7%.
art. 1, comma 281, l. 234/2021
Disposizione ricompresa nelle censure di legittimità costituzionale della disciplina applicata.
artt. 3, 32, 41, 42, 53 e 97 Cost.
Parametri costituzionali invocati dalle ricorrenti; il TAR ha escluso la violazione dei principi di uguaglianza, tutela della salute, libertà economica, proprietà, capacità contributiva e buon andamento.
art. 23 Cost.
Richiamato in relazione alla qualificazione del payback come contributo solidaristico o prestazione patrimoniale imposta, e non come tributo.
artt. 28, 29, 3, 10 e 81 TFUE
Parametri eurounitari invocati dalle ricorrenti; il TAR ha escluso l'incompatibilità del payback, ritenendolo giustificato da un interesse generale non economico connesso alla tutela della salute.
art. 36 TFUE
Ritenuto rilevante quale base della giustificazione del regime per un interesse generale di natura non economica relativo alla tutela della salute.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata respinta per l'infondatezza delle censure eurounitarie.
direttiva 89/105/CEE
La censura di incompatibilità con la direttiva sulla trasparenza nella fissazione dei prezzi e nell'inclusione dei medicinali nei regimi nazionali di assicurazione malattia è stata ritenuta genericamente formulata e comunque infondata.
art. 1, comma 796, lett. g), l. 296/2006
Richiamato per la ricostruzione della funzione del payback quale meccanismo volto a garantire flessibilità del mercato farmaceutico e contenimento della spesa.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback a carico delle aziende farmaceutiche titolari di AIC, collegato allo sfondamento del tetto della spesa per acquisti diretti e determinato secondo quote di mercato e fatturato, non è di per sé contrario agli artt. 3, 41, 42, 53 e 97 Cost., anche quando incida su imprese commercializzanti farmaci biosimilari.
- La richiesta di introdurre per i farmaci biosimilari un'esenzione, una riduzione o un regime autonomo di payback integra una domanda di pronuncia additiva non a rime obbligate quando non sia individuabile una soluzione costituzionalmente necessaria; in tal caso la questione è manifestamente infondata perché rimessa alla discrezionalità legislativa.
- I tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e della spesa convenzionata possono essere distinti e non sono automaticamente compensabili, poiché riguardano canali distributivi, soggetti, esigenze sanitarie e modalità di controllo strutturalmente differenti.
- Nel mercato farmaceutico fortemente regolamentato, l'incidenza del payback sui margini di guadagno delle imprese non viola la libertà di iniziativa economica o la tutela della proprietà quando la misura persegua il contenimento della spesa sanitaria e la tutela della salute, sia ragionevole e non palesemente sproporzionata o inidonea.
- Il payback non ha natura tributaria, ma costituisce un contributo solidaristico collegato allo sforamento del tetto di spesa; pertanto, ai fini della sua legittimità, non trovano applicazione in via diretta i parametri elaborati per tributi sugli extra-profitti, e il fatturato può rappresentare un indice ragionevole della quota di partecipazione allo sforamento.
- Il regime di payback per gli acquisti diretti può essere compatibile con il diritto dell'Unione europea quando sia giustificato da un interesse generale non economico connesso alla tutela della salute; una censura riferita alla direttiva 89/105/CEE deve indicare specifici profili di incompatibilità e non può limitarsi a un richiamo generico.
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