Cassazione Penale, Ordinanza n. 04916/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado di un legale rappresentante di una società petrolifera, ritenuto responsabile, quale concorrente ex art. 110 c.p., di una violazione in materia di accise sui prodotti energetici. Secondo l'accusa, egli aveva acquistato ingenti quantitativi di gasolio e benzina in violazione del pagamento delle accise, in Ancona il 14/12/2019. In cassazione la difesa deduceva un unico motivo, articolato in due profili: manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per omessa motivazione sulla presunta eccedenza del prodotto sequestrato, sull'avvenuto assolvimento delle accise prima della commercializzazione e sulla mancata considerazione dei c.d. cali naturali del carburante, asseritamente idonei a spiegare le eccedenze rilevate presso il distributore. La Corte ha ritenuto che le doglianze replicassero censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre valorizzato la ricostruzione secondo cui, a seguito di ispezione, erano stati rinvenuti documenti accompagnatori semplici intestati a un destinatario diverso da quello effettivo, con conseguente interruzione della tracciabilità fiscale dei quantitativi di carburante dirottati verso altro operatore economico, poiché sarebbe dovuto subentrare un diverso documento accompagnatorio idoneo a garantire la continuità della tracciabilità ai fini impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure e non consentita in sede di legittimità la richiesta di una diversa valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato contestato all'imputato.
art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma incriminatrice ritenuta violata in materia di accise sui prodotti energetici, per l'acquisto di carburante in violazione del pagamento dell'imposta e delle regole di tracciabilità fiscale.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamato quale base normativa della facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. quando il ricorso è inammissibile.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata come precedente sul limite del sindacato di legittimità rispetto a censure che sollecitano una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o a contrapporre una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura quando dia conto in modo razionale degli elementi acquisiti e delle ragioni per cui vengono disattese le difese dell'imputato; non è sufficiente proporre in cassazione deduzioni già vagliate senza una critica specifica alle argomentazioni decisorie.
- In materia di accise sui prodotti energetici, la tracciabilità continua del prodotto è elemento centrale: se il carburante viene dirottato verso un soggetto diverso da quello indicato nei documenti di accompagnamento, la disciplina richiede l'emissione della documentazione corretta per mantenere la tracciabilità ai fini impositivi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per censure non consentite, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La presenza di eventuali cali naturali del carburante o di spiegazioni alternative di fatto costituisce questione di merito e non può essere riproposta in cassazione se non attraverso una critica specifica e consentita alla motivazione della sentenza impugnata.
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