Cassazione Penale, Sentenza n. 10469/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Catania che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Licandro per i delitti connessi agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 110 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) vizio di motivazione per mancata e/o insufficiente considerazione delle esigenze cautelari alla luce del lungo intervallo temporale (indagini concluse luglio 2021, ordinanza custodiale ottobre 2023); (ii) vizio di motivazione per omissione di valutazione del decorso del tempo dalla commissione del reato; (iii) violazione di legge in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 231/2011 per mancata verifica dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: i primi due profili (tempo trascorso e decorso dei fatti) non erano stati dedotti davanti al Tribunale del riesame e non sono vizi rilevabili d'ufficio, per cui in sede di legittimità risultano inammissibili. Sul terzo profilo la Corte ha richiamato la modifica normativa (legge 16/4/2015 n.47, art.4) che ha adeguato l'art. 275 c.p.p. al dictum della Corte costituzionale, istituendo una presunzione cautelare relativa in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, superabile solo con deduzione di elementi specifici. Il ricorrente non ha allegato elementi concreti idonei a vincere tale presunzione. Il Tribunale aveva inoltre adeguatamente motivato l'attualità delle esigenze cautelari richiamando la gravità dei fatti, la loro recente temporalità, il contesto di criminalità mafiosa armata e la persistenza dell'attività illecita nonostante precedenti arresti. In conseguenza di ciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art. 74
Articolo che punisce i delitti relativi al traffico di stupefacenti; nella prassi processuale genera, unitamente alle modifiche legislative successive, una presunzione cautelare relativa sulla necessità della custodia in carcere per i delitti di traffico di stupefacenti.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - art. 73
Norma collegata alle sanzioni previste per particolari fattispecie in materia di stupefacenti, richiamata nel capo di imputazione; contribuisce alla gravità del quadro contestato.
Codice Penale - art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato, usata per integrare la partecipazione di più soggetti nell'azione criminosa contestata.
Codice di Procedura Penale - art. 275, comma 3 (nella parte oggetto della pronuncia della Corte Cost.)
nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima la parte che non prevedeva espressamente la possibilità di salvaguardare i casi in cui vi siano elementi specifici idonei a dimostrare che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive; l'art. 275 è stato poi adeguato dal legislatore.
Legge 16 aprile 2015, n.47 - art. 4
Ha modificato l'art. 275 c.p.p. recependo il dictum della Corte costituzionale n.231/2011: oggi esiste una doppia presunzione cautelare relativa (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati), superabile esclusivamente con elementi specifici e concreti prodotti dall'indagato.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n.137 - art. 23
Norma procedurale richiamata perché la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi di tale articolo; nel contesto indica forma e modalità della requisitoria (riferimento formale procedurale).
Codice di Procedura Penale - art. 616
Prevede la condanna al pagamento delle spese e la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo l'assenza di colpa; applicato dalla Corte per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale - sentenza n.231 del 2011
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 275 c.p.p. e ha imposto la necessità di verificare concretamente l'attualità delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive; principio recepito dal legislatore e richiamato dalla Corte nella valutazione della legittimità della custodia cautelare.
Massime di principio
- In sede di legittimità le censure non possono essere sollevate se non sono state dedotte nel giudizio di riesame, salvo i vizi rilevabili d'ufficio: è essenziale sollevare tutte le questioni rilevanti fin dal riesame.
- Lo scorrere del tempo tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a travolgere la misura: occorre che la circostanza sia dedotta e documentata tempestivamente e che emerga come elemento idoneo a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari.
- Per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, dopo la modifica normativa l'applicazione della custodia cautelare porta con sé una presunzione cautelare relativa; per superarla l'indagato deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino la mancanza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive.
- Nei contesti di criminalità organizzata o mafiosa e in presenza di condotte reiterate e di sostituzione immediata di sodali/occultamenti, i giudici danno peso alla persistenza del pericolo e alla necessità della custodia in carcere.
- Le impugnazioni manifestamente generiche e non supportate da elementi probatori concreti sono destinate a essere respinte; chi impugna deve fornire fatti e prove che consentano di superare presunzioni e valutazioni cautelari.
- Conseguenze processuali: l'inammissibilità del ricorso può comportare l'addebito delle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rischio prima di proporre ricorsi privi di fondamento.
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