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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28348/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 127 c.p.p. per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza destinata alla correzione dell'errore materiale e la nullità dell'ordinanza conseguente alla correzione inaudita altera parte. In sostanza si deduceva che la correzione del dispositivo della sentenza (per omissione della dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione sul capo B) era stata disposta senza che l'imputato e il suo difensore fossero informati dell'udienza camerale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur riconoscendo che non era stata notificata la fissazione dell'udienza (violazione dell'art. 127 c.p.p.), ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato né dimostrato un pregiudizio concreto derivante dalla correzione. La correzione ha semplicemente uniformato il dispositivo scritto alla dichiarazione resa in udienza (dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione sul capo B), senza produrre un peggioramento della posizione dell'imputato; pertanto l'annullamento dell'ordinanza non avrebbe apportato alcun vantaggio pratico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 127

    L'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta di correzione dell'errore materiale deve essere notificato alle parti e ai difensori a pena di nullità; nel caso di specie la Corte territoriale non ha effettuato la notifica.

  • Codice di procedura penale, art. 130, comma 2

    art. 130, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare il procedimento di notificazione collegato all'art. 127; la mancata osservanza del procedimento previsto rende la notifica viziata.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che per essere ammissibile l'impugnazione occorre l'interesse diretto a rimuovere un pregiudizio effettivo derivato dal provvedimento impugnato; la Corte ha applicato la nozione utilitaristica di interesse processuale per valutare l'ammissibilità.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (criterio sull'interesse ad impugnare)

    Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 dep. 17/02/2012, Marinaj; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio

    Le Sezioni Unite definiscono l'interesse ad impugnare in termini utilitaristici: deve sussistere un interesse pratico, concreto e attuale a rimuovere un pregiudizio o ad ottenere un vantaggio processuale; interesse astratto o meramente teorico non è sufficiente.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte per obbligare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione di un'udienza per correzione di errore materiale costituisce un vizio formale rilevante, ma non garantisce automaticamente l'ammissibilità dell'impugnazione: è necessario dimostrare un pregiudizio concreto.
  • La nozione di interesse ad impugnare è utilitaristica: il ricorrente deve mostrare un danno effettivo o la possibilità di ottenere un risultato più favorevole; l'interesse teorico all'accuratezza formale non basta.
  • La correzione di errori materiali è legittima se finalizzata a rendere il dispositivo scritto coerente con quanto deciso in udienza; se la correzione non cambia la sostanza della decisione né peggiora la posizione della parte, l'annullamento per vizi di notificazione può essere dichiarato privo di utilità.
  • Quando si impugna per violazioni procedurali occorre indicare e provare l'effettivo pregiudizio subito; l'omessa indicazione del danno grava sul ricorrente e può causare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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