Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, Cod. Strada). I motivi di ricorso erano: 1) omissione nel decreto di citazione per il giudizio di appello dell'avviso sulla facoltà di chiedere la trattazione orale; 2) nullità del verbale relativo agli atti urgenti per mancata indicazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore, con conseguente inutilizzabilità degli accertamenti; 3) vizio di motivazione nella esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima questione la Corte ha ritenuto che l'art. 23-bis del d.l. convertito non impone che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga l'avviso sulla facoltà di chiedere la discussione orale e che, comunque, l'eventuale omissione non determina nullità. Sulla seconda questione la Corte ha affermato che, in caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento etilometrico, l'obbligo di dare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore non sussiste nella stessa misura in cui la presenza del difensore è funzionale alla corretta esecuzione di un atto non ripetibile; inoltre l'adempimento può essere provato anche tramite deposizioni degli agenti, comunicazione di notizia di reato o annotazioni di servizio, perciò la mancanza del richiamo nel verbale non comporta automaticamente nullità. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla motivazione riguardanti l'esclusione dell'art. 131-bis e il diniego delle attenuanti generiche: la motivazione della Corte territoriale è stata considerata congrua nel valorizzare la pericolosità della condotta (uso del cellulare durante la guida, tentativo di ottenere indulgenza per la propria veste di militare) e nel riferimento agli elementi ritenuti preponderanti. Conseguentemente il provvedimento di condanna (pena di 1 anno di arresto, ammenda di 6.000 euro, confisca del veicolo, sospensione della patente per 2 anni) è stato confermato in Cassazione; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada, comma 7
rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è sanzionato; tale rifiuto comprende anche il mancato volontario raggiungimento del comando o ufficio per l'esecuzione degli accertamenti quando non possano essere eseguiti sul posto (art. 186, comma 4 richiamato).
art. 186 Codice della Strada, comma 4
gli operatori di polizia possono procedere agli accertamenti anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando
La norma autorizza l'accompagnamento presso un comando per eseguire gli accertamenti; la mancata disponibilità immediata dell'etilometro e il conseguente trasferimento non escludono la rilevanza del rifiuto se il soggetto non collabora.
art. 131-bis Codice Penale
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede che l'offesa sia di particolare tenuità valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che le modalità della condotta e il pericolo concreto (uso del cellulare, tentativo di sfruttare lo status militare) escludessero l'applicazione della norma.
art. 133 Codice Penale
Serve per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha applicato i criteri rilevando gli elementi ritenuti pertinenti senza dover esaminare esaustivamente ogni fattore.
art. 114 norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale
Tratta dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che tale avviso non sia sempre prescrittivo nel verbale di accertamento quando l'interessato rifiuta l'accertamento e che l'effettivo adempimento possa essere provato con altri mezzi.
art. 357 Codice di Procedura Penale
Regola il verbale per operazioni e accertamenti urgenti; la Corte ha osservato che l'avviso relativo alla facoltà di difensore non deve necessariamente essere contenuto nel verbale ai fini della validità dell'atto, essendo possibile provarlo con altri elementi.
art. 115 norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale
Stabilisce che l'annotazione dell'adempimento non è prescritta nel verbale di cui all'art. 357; da ciò la Corte ha tratto la possibilità di prova dell'avviso anche tramite annotazioni o deposizioni.
art. 373 Codice di Procedura Penale
Disciplina le forme per gli atti indicati dall'art. 357; la Corte ha ricordato che la violazione delle forme non è necessariamente a pena di nullità o inutilizzabilità.
art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 176 (conv. con modificazioni)
La norma non impone che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga l'avviso sulla facoltà di chiedere la trattazione orale; tale facoltà deriva direttamente dalla legge e la mancata indicazione non determina nullità.
art. 429 lett. f Codice di Procedura Penale
Prevede che il decreto che dispone il giudizio debba indicare luogo, giorno e ora della comparizione e l'avvertimento sulla possibile valutazione in contumacia; la Corte ha ritenuto che da tale disposizione non derivi l'obbligo di inserire l'avviso sulla trattazione orale.
art. 177 Codice di Procedura Penale
Principio di tassatività delle nullità processuali; la Corte ha richiamato che omissioni formali non automaticamente comportano nullità se la legge non la prevede espressamente.
Massime di principio
- L'assenza nel decreto di citazione per il giudizio d'appello dell'avviso sulla facoltà di chiedere la trattazione orale non invalida automaticamente il giudizio: la facoltà deriva direttamente dalla legge e l'omissione non produce di per sé nullità.
- Nel caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento etilometrico, la mancata menzione nel verbale dell'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore non determina automaticamente la nullità: l'adempimento può essere provato con deposizioni degli agenti, annotazioni di servizio o comunicazioni di notizia di reato.
- La valutazione sulla applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) è riservata al giudice di merito e richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e del danno o pericolo; condotte con elementi di pericolosità concreta o finalizzate a sfruttare lo status dell'autore rendono improbabile l'applicazione della causa di esclusione.
- La decisione del giudice di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato e non contraddittorio; il richiamo a elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p. è sufficiente.
- La mancata disponibilità immediata di strumenti per l'accertamento (es. etilometro) e il trasferimento al comando non escludono la configurabilità del reato di rifiuto se il soggetto non collabora volontariamente al compimento dell'accertamento.
- In sede di impugnazione in Cassazione, censure manifestamente infondate sono dichiarate inammissibili; è importante che il ricorso contesti vizi di diritto rilevanti e non solo omissioni formali prive di incidenza sulla decisione.
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