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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32595/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 21 novembre 2025, aveva accolto solo parzialmente l'istanza proposta dal condannato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., riconoscendo il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di una sentenza del Tribunale di Macerata dell'11 settembre 2019 e quelli oggetto di una sentenza della stessa Corte di appello del 13 settembre 2024, rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa, e rigettando l'istanza per il resto. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, l'unicità del disegno criminoso sarebbe stata dimostrata dall'identità delle disposizioni violate, dalla progressione cronologica dei fatti, dall'esiguo intervallo temporale, dalle analoghe modalità delle condotte e dallo stato di tossicodipendenza. Ha contestato che il giudice dell'esecuzione avesse valorizzato soltanto la distanza cronologica tra i reati, senza considerare gli ulteriori indici favorevoli al riconoscimento della continuazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui la notevole distanza temporale tra i fatti impediva di ricondurli a un'unica ideazione criminosa. Quanto ad alcuni gruppi di reati, la Corte di appello aveva inoltre rilevato che la medesima richiesta era già stata rigettata dal giudice dell'esecuzione e che non erano stati allegati elementi nuovi idonei a giustificare una diversa decisione. Il ricorrente aveva formulato censure generiche, senza indicare specifici elementi contrari alla valutazione cronologica. La Corte ha escluso che il solo stato di tossicodipendenza, genericamente dedotto e non supportato da ulteriori elementi, potesse dimostrare l'unicità del disegno criminoso. È stata disposta, ove ricorrano le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione può essere riconosciuta in sede esecutiva solo dopo una verifica concreta dell'unicità del disegno criminoso; il condannato deve allegare elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati successivi.

  • art. 81 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio del reato continuato presuppone che più violazioni siano espressione di un medesimo disegno criminoso e non può tradursi in un beneficio automatico fondato sulla mera reiterazione dei reati.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Prevede l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, quando ricorrono le condizioni previste.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, illogica, incongrua o affetta da travisamento dei fatti.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica complessiva di concreti indicatori, tra cui omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive, comuni causali, sistematicità e abitudini programmate di vita, nonché la preventiva programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali.
  • La presenza di uno o più indici sintomatici non è sufficiente quando i reati risultino comunque frutto di determinazioni estemporanee; anche un singolo elemento fattuale può escludere la continuazione, purché il giudice dia conto di avere verificato adeguatamente e complessivamente gli indicatori rilevanti.
  • Un ampio intervallo temporale tra i reati è incompatibile con l'unicità del disegno criminoso solo se valutato nell'ambito di una motivazione che consideri gli ulteriori elementi allegati o emersi; tuttavia, anche in un arco temporale ampio il giudice deve verificare se la continuazione possa riguardare singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi e connotati da ulteriori elementi comuni.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare elementi specifici idonei a dimostrare che anche i reati successivi erano stati preventivamente programmati; la mera reiterazione dei reati non consente di ottenere automaticamente il beneficio dell'art. 81, comma 2, c.p.
  • Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente la continuazione: può assumere rilievo soltanto per reati collegati e dipendenti da tale stato, in presenza anche degli ulteriori requisiti richiesti. Se è dedotto genericamente e non supportato da elementi concreti, il giudice non è tenuto a valorizzarlo ai fini della decisione.
  • Il precedente rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, di una richiesta di continuazione preclude la riproposizione della medesima richiesta anche limitatamente ad alcuni dei reati per i quali il vincolo era stato escluso, quando non siano indicati elementi ulteriori idonei a giustificare una diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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