Cassazione Penale, Ordinanza n. 29335/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di due imputati per furto aggravato. Uno dei ricorrenti ha dedotto, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, sostenendo che la relativa valutazione fosse illogica o illegittima. L'altro ricorrente ha censurato in modo del tutto generico l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi con i passaggi specifici della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito con cui i giudici di merito avevano valorizzato il numero e l'omogeneità dei precedenti penali ai fini del riconoscimento della recidiva, reputandola sorretta da motivazione sufficiente e indicativa di maggiore colpevolezza e pericolosità. Quanto al secondo, ha rilevato la totale genericità delle doglianze, formulate in termini astratti e prive di concreto aggancio ai punti decisivi della sentenza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva viene riconosciuta sulla base della valutazione del numero e dell'omogeneità dei precedenti penali, apprezzati come indice di maggiore colpevolezza e pericolosità; tale giudizio è di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione mancante o manifestamente illogica.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure astratte e prive di aggancio ai passaggi decisivi sono inammissibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e delle somme previste dalla legge.
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva, fondato sul numero e sulla omogeneità dei precedenti penali, è una valutazione di merito che, se sorretta da motivazione sufficiente, non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura del dato processuale.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di vizio motivazionale deve essere specifica, concreta e calibrata sui passaggi decisivi della decisione impugnata; il motivo meramente astratto o assertivo è inammissibile.
- La sola riproposizione di doglianze generiche o non ancorate alla motivazione della sentenza determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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