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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33326/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di ufficio ha impugnato la sentenza di appello denunciando: (1) violazione del contraddittorio per omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate via PEC in data 30 settembre 2022 ai sensi della normativa emergenziale (processo cartolare ex art. 23-bis/d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020), con conseguente nullita' per lesione del diritto di intervento dell'imputato; (2) difetto di partecipazione personale dell'imputato detenuto alla discussione in appello, avendo egli richiesto la presenza ma senza che la Corte avesse respinto o gestito tale istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: quanto alle conclusioni inviate via PEC, la disciplina emergenziale rende facoltativa la presentazione di conclusioni scritte e la loro omessa valutazione integra nullita' generale solo se quelle conclusioni hanno un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere il gravame; nel caso concreto l'atto della difesa conteneva richieste generiche, prive di effettivo contenuto argomentativo (al piu' note di udienza) e pertanto la loro mancata valutazione non ha leso il diritto di difesa. La Corte ha inoltre osservato che il difensore non ha allegato le conclusioni inviate al ricorso, violando il principio di autosufficienza. Sul secondo motivo, l'imputato non poteva pretendere la partecipazione personale poiche' non era stata presentata tempestiva richiesta di discussione orale e il giudizio era svolto con contraddittorio scritto. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), art. 23-bis

    Disciplina emergenziale che regola il processo cartolare in appello: prevede l'invio telematico delle conclusioni del PM e la facolta' per la difesa di presentare conclusioni scritte entro termini stabiliti; tali conclusioni sono opzionali e la loro mancata valutazione costituisce nullita' solo se hanno autonomo contenuto argomentativo.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24

    Precisa modalita' e termini per la trasmissione, comunicazione e presentazione delle conclusioni per via telematica nel regime emergenziale; collegata alla disciplina dell'art. 23-bis.

  • codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Indica le ipotesi di nullita' generale; la giurisprudenza applica tale norma per valutare quando l'omessa valutazione di atti difensivi cartolari integra nullita' per lesione del diritto di intervento dell'imputato.

  • codice penale, art. 648, quarto comma

    Prevede l'attenuante speciale per il reato di ricettazione; nella sentenza di merito e' stata riconosciuta tale attenuante.

Massime di principio

  • La presentazione di conclusioni scritte via PEC nel regime emergenziale e' facoltativa: l'omessa valutazione da parte del giudice e' rilevante solo se le conclusioni hanno un autonomo e concreto contenuto argomentativo volto a sostenere l'impugnazione
  • Per lamentare in Cassazione l'omessa considerazione di conclusioni inviate in giudizio, il difensore deve allegare e riprodurre nel ricorso il contenuto di quelle conclusioni (principio di autosufficienza del ricorso)
  • Se le 'conclusioni' sono meramente formule o richieste generiche (note di udienza), la loro mancata valutazione non determina necessariamente nullita' dell'atto impugnato
  • Un detenuto non puo' invocare la sua assenza dall'udienza quando non abbia presentato tempestiva e formale istanza di partecipazione o di discussione orale nei termini previsti per il giudizio cartolare
  • In ipotesi di processo cartolare/telematico e' essenziale comprovare la trasmissione e il contenuto degli atti via PEC (conservazione e allegazione), altrimenti la contestazione processuale perde efficacia

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