Sentenza n. 4609/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 379/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 1281/2024, pubblicata in data 28/01/2025, e notificata il 6/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 febbraio 2025 e l'amministrazione non l'aveva impugnata. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente mancata esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda era stata ritualmente notificata al Ministero, che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio poteva essere ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria impedisce che l'amministrazione possa invocare il decorso del termine per sottrarsi all'adempimento, quando il ritardo sia imputabile alla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso deciso, conferma la possibilità di attivare la tutela esecutiva dopo l'inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza prevista dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo dell'amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione della decisione entro un termine assegnato.
- Se il termine fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'amministrazione non può avvalersene per sottrarsi all'adempimento; ove la prestazione originaria sia divenuta temporalmente impraticabile, deve essere erogato il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un impedimento legittimo; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese l'allocazione in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone le funzioni e prevedendo che intervenga in caso di persistente inerzia dell'amministrazione entro il termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 935/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1632/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1633/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1634/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 24 lug 2026Sentenza n. 1636/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →