Cassazione Civile, Ordinanza n. 18888/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società poi dichiarata fallita, di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per un ingente importo in dipendenza di varie cartelle di pagamento relative a tributi erariali e locali. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato il preavviso solo per alcune cartelle, ritenendo maturata la decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione, oltre che in alcuni casi l'irregolarità della notifica; la decisione era stata poi parzialmente riformata in appello, estendendo l'annullamento ad altre cartelle sul rilievo della prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto violazione di norme sulla prescrizione e decadenza dei crediti tributari, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006 e che l'eccezione di decadenza e prescrizione maturata prima dell'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere fatta valere già in sede di notifica della cartella di pagamento. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito del motivo, rilevando in via preliminare che il ricorso era stato proposto da un difensore del libero foro per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in difetto dei presupposti che consentono tale patrocinio davanti alla Corte di cassazione, con conseguente invalidità della procura speciale e inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il motivo di merito sulla prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo. Ha ritenuto invalida la procura speciale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a un avvocato del libero foro, poiché per il patrocinio davanti alla Cassazione opera, salvo eccezioni, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le controparti non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73
norma richiamata per descrivere il subentro ex lege dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti della Riscossione Sicilia S.p.A.
art. 1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296
invocato dal ricorrente come norma erroneamente applicata dalla CTR in tema di decadenza nella riscossione dei tributi.
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione ordinaria, dedotta come violata dalla sentenza impugnata.
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione breve di alcuni crediti accessori.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla prescrizione in materia di sanzioni tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 5 e 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato dalla Corte come base del precedente regime di subentro e del relativo assetto difensivo dell'agente della riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
norma richiamata per affermare che, in mancanza di apposita motivata delibera, il patrocinio dell'Agenzia dinanzi alla Cassazione spetta all'Avvocatura dello Stato.
art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
richiamato in relazione alla disciplina delle spese processuali e al regime dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34
indicato come norma che ha esteso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il regime dell'art. 158 d.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di lite.
art. 25 d.l. 30 marzo 2023, n. 34
richiamato per la decorrenza dell'efficacia della modifica normativa sulle spese anche nei procedimenti pendenti.
art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il regime delle spese nei processi in cui è parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere, nel caso di inammissibilità, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato solo come parametro del contributo unificato eventualmente dovuto.
Massime di principio
- Quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra ex lege in rapporti già facenti capo al precedente concessionario, il regime del patrocinio davanti alla Corte di cassazione resta quello che impone, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge o da una valida delibera autorizzativa, la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso sottoscritto da un difensore del libero foro è quindi inammissibile per invalidità della procura.
- In sede di legittimità, l'inammissibilità per difetto di valida rappresentanza processuale può assorbire ogni questione di merito, impedendo l'esame dei motivi relativi alla prescrizione o alla decadenza della riscossione tributaria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando la controparte non abbia svolto attività difensiva, non comporta normalmente condanna alle spese.
- La disciplina speciale sulle spese processuali dell'agente della riscossione e il regime del contributo unificato devono essere letti alla luce delle norme che estendono all'Agenzia il trattamento previsto per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
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