Sentenza n. 1092/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3569/2024 pubbl. il 10/07/2024 RG n. 6057/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in funzione del Giudice del Lavoro che ha disposto l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della “Carta elettronica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3569/2024, relativa all'assegnazione della Carta elettronica
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 3569/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero l'11 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per il valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per importi complessivi rispettivamente pari a € 1.500,00, € 3.000,00, € 2.000,00 e € 2.500,00. I ricorrenti hanno dedotto il perdurante e totale inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento né fornire prova dell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile, poiché proposto nei termini, fondato su una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e corredato dal titolo esecutivo e dalla certificazione del passaggio in giudicato. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inadempimento pacifico e non contestato del Ministero, che non ha dimostrato l'avvenuta assegnazione della Carta né addotto giustificazioni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando ai ricorrenti la Carta per le annualità e gli importi indicati nel titolo. Ha accolto la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo spettante a ciascun ricorrente, a decorrere dal sessantunesimo giorno e fino all'adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine ulteriore di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'attuazione coattiva del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede il deposito del titolo esecutivo e della certificazione del passaggio in giudicato nell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l'applicazione di una penalità di mora per incentivare l'adempimento del comando giudiziale e sanzionare la disobbedienza all'obbligo di esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, la cui osservanza costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 21 c.p.a.
Qualifica il commissario ad acta quale ausiliario del giudice.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alle pronunce giurisdizionali quale presidio dell'effettività della tutela giurisdizionale.
l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevedendo, nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la possibilità di fissarla in misura pari agli interessi legali senza manifesta iniquità.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano depositati il titolo esecutivo e la certificazione del passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi a una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine fissato nella sentenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando il giudicato impone un'obbligazione di facere consistente nell'emissione di un beneficio elettronico, se il valore economico della prestazione è determinato nel titolo esecutivo e la penalità è commisurata agli interessi legali sul beneficio dovuto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
- La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare le iniziative necessarie, comprese le variazioni di bilancio, per reperire le risorse occorrenti.
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