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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32596/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto contro il rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, di un’istanza per ottenere un permesso di necessità di quattro ore, finalizzato a incontrare presso una struttura esterna la moglie e la figlia, entrambe affette da varie patologie. Il Procuratore generale ha dedotto violazione dell’art. 30 dell’ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che il permesso di necessità presuppone un evento familiare di particolare gravità, tale da imporre la presenza del detenuto, e che la cronicità della situazione familiare non può trasformare un beneficio eccezionale in una concessione reiterata. Il ricorrente ha rilevato l’assenza di prova circa l’impossibilità per le congiunte di effettuare colloqui in presenza, nonché la mancata verifica della possibilità di mantenere i rapporti mediante video-colloqui. Ha inoltre censurato la concessione annuale del beneficio, ritenuta incompatibile con la sua natura eccezionale, e l’insufficiente motivazione sulle criticità emerse durante il precedente permesso: il detenuto aveva incontrato una persona non autorizzata, sebbene indicata come fidanzato della figlia. Sono stati altresì segnalati la necessità di approfondire i rapporti con familiari appartenenti, secondo il ricorso, a un clan camorristico e l’assenza di adeguata motivazione quanto al luogo di fruizione del permesso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha affermato che l’evento familiare di particolare gravità previsto dall’art. 30, comma 2, dell’ordinamento penitenziario può consistere anche nella progressiva strutturazione di una condizione patologica cronica del congiunto, ma solo quando, per l’incidenza sulle relazioni affettive del detenuto e per l’impossibilità di mantenere i contatti mediante modalità ordinarie o alternative, assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. La reiterabilità non è esclusa in astratto, ma richiede una verifica rigorosa dell’intensità del legame affettivo, dell’effettiva impossibilità di contatti alternativi, del tempo trascorso dall’ultimo contatto o dalla precedente fruizione e del rischio che il beneficio divenga ordinario. Nel caso concreto mancava documentazione sull’impossibilità dei colloqui in presenza ed era ammessa la possibilità dei video-colloqui. Inoltre, la previsione di un permesso annuale aveva trasformato di fatto la concessione eccezionale in una prassi ordinaria. La motivazione del Tribunale era incongrua anche quanto alla violazione delle prescrizioni del precedente permesso, poiché il detenuto aveva incontrato una persona non autorizzata e il semplice rapporto di fidanzamento con la figlia non rendeva irrilevante tale violazione. Il nuovo giudizio è stato demandato al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    "permessi analoghi a quelli concedibili nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità"

    Il permesso di necessità richiede eccezionalità della concessione, particolare gravità dell’evento e correlazione con la vita familiare. Una condizione patologica cronica può integrare l’evento, ma la reiterazione deve restare eccezionale e non può tradursi in una cadenza ordinaria.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"

    Il principio di umanità della pena orienta l’interpretazione dell’evento familiare di particolare gravità, consentendo di considerare anche condizioni patologiche croniche progressivamente incidenti sulle relazioni affettive, senza eliminare il requisito dell’eccezionalità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    "In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi"

    La Corte dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione del permesso di necessità, l’evento familiare di particolare gravità può consistere non soltanto in un accadimento puntuale, ma anche nella progressiva strutturazione di una condizione patologica cronica del congiunto, purché essa incida eccezionalmente sulle relazioni affettive del detenuto e renda insufficienti o impraticabili le modalità ordinarie di contatto.
  • La reiterazione del permesso di necessità non è aprioristicamente esclusa dalla stabilità o cronicità della situazione familiare, ma deve essere valutata rigorosamente considerando l’intensità concreta del legame affettivo, l’impossibilità di contatti alternativi, il tempo trascorso dall’ultimo contatto o dal precedente permesso e il rischio di trasformare il beneficio in una prassi ordinaria.
  • La concessione con cadenza prestabilita, quale un permesso annuale per il medesimo evento familiare, contrasta con il requisito dell’eccezionalità quando determina la sostanziale ordinaria fruizione del beneficio.
  • Nel valutare un nuovo permesso di necessità, il giudice deve considerare anche le violazioni delle prescrizioni relative a precedenti permessi; è incongrua la motivazione che reputi irrilevante l’incontro con una persona non autorizzata soltanto perché essa è legata da una relazione personale a un familiare del detenuto.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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