Cassazione Penale, Ordinanza n. 24788/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato che ha impugnato in cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia con cui era stato dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Padova. Il ricorso censurava, in sintesi, l'erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che la disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 non dovesse più trovare applicazione ovvero che, comunque, fosse sufficiente la presenza agli atti di una precedente elezione di domicilio. Con motivi aggiunti la difesa richiamava anche il recente intervento delle Sezioni Unite, ritenuto favorevole all'ammissibilità dell'appello. Un ulteriore motivo contestava, in chiave costituzionale, la legittimità dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; il quarto motivo riproponeva le doglianze già formulate con l'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla perdurante applicazione della norma alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e sulla necessità che nell'atto di impugnazione vi sia un espresso richiamo alla precedente elezione o dichiarazione di domicilio con indicazione della sua collocazione in atti. Ha inoltre ribadito la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale già esclusa dalla giurisprudenza di legittimità e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., perché la disciplina continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e, nel caso concreto, nell'atto di appello non era contenuto alcun richiamo espresso e specifico alla precedente elezione di domicilio. Ha giudicato manifestamente infondato anche il motivo di illegittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., richiamando precedenti di legittimità che escludono violazioni degli artt. 24, 27 e 111 Cost. Il quarto motivo è stato ritenuto non esaminabile perché meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello, non scrutinabili in questa sede dopo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
a pena di inammissibilità, il deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La disciplina, abrogata dalla legge n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; ai fini dell'ammissibilità è necessario un richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
La previsione è stata ritenuta non lesiva dei parametri costituzionali evocati, perché disciplina le modalità di esercizio dell'impugnazione difensiva senza comprimere il diritto personale dell'imputato a impugnare.
art. 610, comma 1, c.p.p.
È richiamata la nota di replica della causa di inammissibilità comunicata alla difesa.
art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022
La Corte lo richiama per collocare temporalmente il regime applicabile alle impugnazioni relative a sentenze successive al 30 dicembre 2022 e antecedenti al 24 agosto 2024.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. dal 25 agosto 2024, ma la norma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024.
artt. 24, 27 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché le disposizioni non incidono sul diritto di difesa, sulla presunzione di non colpevolezza né sul diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- La disciplina processuale che subordina l'ammissibilità dell'impugnazione del difensore al deposito della dichiarazione o elezione di domicilio si applica alle impugnazioni proposte nel periodo di vigenza della norma, anche se la disposizione è stata successivamente abrogata, quando il regime transitorio lo imponga.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non basta la mera esistenza in atti di una precedente elezione di domicilio: l'atto di impugnazione deve contenerne un richiamo espresso e specifico, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
- La previsione che impone adempimenti formali per l'impugnazione proposta dal difensore non limita il potere personale dell'imputato di impugnare, ma regola soltanto l'esercizio della facoltà concorrente e accessoria del difensore.
- Le questioni di legittimità costituzionale dirette contro tali requisiti formali non sono fondate quando le norme non comprimono il diritto di difesa, la presunzione di innocenza o il diritto di impugnazione dell'imputato.
- Quando l'impugnazione di merito è dichiarata inammissibile, in cassazione non possono essere rivalutate doglianze che si limitino a riprodurre i motivi già dedotti in appello.
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