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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento della nota di Abbanoa SpA Prot. n. 0167217 del 13 ottobre 2025, comunicata in pari data, recante il diniego all'istanza di accesso agli atti formulata dal Consorzio CISA in data 15 settembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del Consorzio ricorrente ad accedere e ad estrarre copia della documentazione richiesta con la predetta istanza del 15 settembre 2025; e per la conseguente condanna di Abbanoa SpA all'esibizione e al rilascio di copia della documentazione richiesta, entro un termine da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale, con ogni statuizione di legge.

Giustizia amministrativa202501044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a un report analitico sui volumi di acqua erogati e sugli importi fatturati e riscossi per i servizi di fognatura e depurazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio, titolare di pretese creditorie nei confronti di Abbanoa e parte di un rapporto contrattuale relativo alla gestione di segmenti del servizio idrico, ha chiesto ai sensi della l. n. 241/1990 un report aggiornato, articolato per ciascun comune, contenente i volumi di acqua potabile erogati e gli importi fatturati e riscossi per i servizi di fognatura e depurazione. Abbanoa ha negato l'accesso affermando che non esistevano nei propri archivi specifici documenti riepilogativi già formati e materialmente esistenti, avendo utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi i prospetti elaborati da EGAS, già nella disponibilità del Consorzio. Il ricorrente ha sostenuto che l'inesistenza del report fosse un artificio e che i dati, pur contenuti in sistemi informatici e detenuti da Abbanoa, costituissero comunque un documento amministrativo accessibile. Ha inoltre prospettato questioni relative al rapporto giuridico sottostante e al credito controverso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la motivazione del diniego concernente l'inesistenza di un documento già formato e ha applicato il principio secondo cui l'accesso documentale riguarda specifici documenti amministrativi già esistenti, determinati o determinabili e detenuti dall'amministrazione, non potendo imporre al destinatario un'attività di elaborazione o aggregazione di dati finalizzata alla formazione di un nuovo documento. La circostanza che Abbanoa potesse eventualmente reperire i dati nei propri sistemi informatici non era sufficiente, poiché l'istanza chiedeva espressamente la formazione e il rilascio di un nuovo report analitico. Il giudice ha inoltre escluso che in sede processuale l'oggetto dell'istanza potesse essere modificato, passando dalla richiesta di un report alla richiesta di accesso a documenti eventualmente esistenti: il giudice può pronunciarsi soltanto sui poteri esercitati dall'amministrazione, salva la proposizione, ove ne ricorrano i presupposti, del rito avverso il silenzio. Le questioni sul rapporto contrattuale e sull'effettiva sussistenza del credito sono state ritenute non decisive. Il Consorzio è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale presuppone l'esistenza e la disponibilità di specifici documenti amministrativi; non attribuisce il diritto di ottenere la formazione di nuovi documenti mediante elaborazione o aggregazione di dati.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso avverso il diniego di accesso consente di verificare la legittimità del potere concretamente esercitato dall'amministrazione in relazione all'istanza proposta.

  • art. 156 d.lgs. 152/2006

    La disposizione è richiamata dal Consorzio in relazione al riparto della tariffa del servizio idrico tra gestori di segmenti separati del servizio, ma non è stata decisiva per la soluzione della controversia sull'accesso.

Massime di principio

  • L'accesso documentale presuppone che la richiesta riguardi documenti amministrativi già formati, esistenti, determinati o determinabili e detenuti dall'amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere la formazione ex novo di un report mediante elaborazione, selezione o aggregazione di dati.
  • La mera disponibilità di dati nei sistemi informatici dell'amministrazione non rende automaticamente ostensibile un documento inesistente: l'accesso è dovuto solo se i dati sono già confluiti in un documento, anche informatico, formato e detenuto dall'amministrazione.
  • Nel giudizio avverso il diniego di accesso non è consentito modificare l'oggetto dell'istanza amministrativa, chiedendo documenti diversi da quelli originariamente individuati; il giudice deve valutare esclusivamente il potere esercitato dall'amministrazione sulla richiesta proposta, salva l'eventuale azione avverso il silenzio ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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