Sentenza del 26/03/2018 n. 174 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Solo l'emersione di incongruenze tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle scritture legittima l'accertamento induttivo puro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito induttivamente i ricavi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di prodotti ittici. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità anche in ragione della contabilizzazione di versamenti in conto futuri aumenti di capitale per 300.000 euro, non supportati da un'idonea deliberazione assembleare, e aveva recuperato ulteriori importi per costi di trasferta degli amministratori e per l'agevolazione Tremonti ambiente. La società ha contestato sia i profili formali dell'accertamento sia la ricostruzione dei ricavi, sostenendo l'omessa considerazione di sfridi, distruzione di merce, criteri di campionamento e media ponderata, nonché la deducibilità delle trasferte e la correttezza del calcolo dell'agevolazione.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto illegittimo l'utilizzo dell'accertamento induttivo puro, poiché una singola errata appostazione patrimoniale, pur rilevante, non rendeva complessivamente inattendibile la contabilità e non erano state dimostrate ulteriori concrete incongruenze tra dichiarazioni fiscali e scritture contabili. Non è stata quindi ritenuta sufficiente la mera bassa redditività rispetto al fatturato. Sono invece stati confermati i recuperi relativi ai costi di trasferta, non analiticamente documentati e non soggetti al regime invocato dalla società, nonché quelli relativi alla Tremonti ambiente, poiché la perizia prodotta descriveva una realtà aziendale non corrispondente a quella effettiva e il criterio adottato dall'Ufficio è stato ritenuto corretto. Le spese del grado di appello sono state compensate; quelle del primo grado sono state ridotte della metà.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
Accertamento induttivo del reddito d'impresa
L'accertamento induttivo puro può essere utilizzato solo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, sulla base di elementi concreti e specifiche incongruenze. Una singola irregolarità patrimoniale o una redditività ritenuta bassa non sono sufficienti, da sole, a consentire all'Amministrazione di prescindere integralmente dalle scritture contabili.
Art. 33 del D.P.R. 600/1973 e art. 52 del D.P.R. 633/1972
Accessi, ispezioni e verifiche
Le censure formali relative alle modalità di accesso, ispezione e verifica sono state respinte dalla Commissione, che ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di primo grado.
Art. 42 del D.P.R. 600/1973
Motivazione e validità dell'avviso di accertamento
La contestazione relativa all'inesistenza o al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non è stata accolta.
Art. 12, comma 7, della Legge 212/2000
Contraddittorio endoprocedimentale
La doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio anticipato è stata ritenuta infondata nel caso concreto.
Art. 95, comma 3, del D.P.R. 917/1986
Spese per prestazioni di lavoro e trasferte
Le spese di trasferta degli amministratori e dei soci non possono essere dedotte sulla base del solo richiamo al regime previsto per i lavoratori dipendenti; devono essere analiticamente documentate e rispettare i limiti fiscali applicabili.
Art. 109 del D.P.R. 917/1986
Imputazione, certezza, determinabilità e inerenza dei componenti reddituali
La deducibilità dei costi richiede prova concreta della loro effettività, inerenza e corretta determinazione.
Legge 388/2000, art. 6, commi 13-18
Agevolazione Tremonti ambiente
L'agevolazione richiede una corretta individuazione degli investimenti ambientali incrementali e dei vantaggi operativi, con dati tecnici e contabili coerenti con la reale situazione aziendale; una perizia contenente descrizioni non veritiere o non corrispondenti all'impresa non è idonea a provare il beneficio.
Art. 9 del D.Lgs. 471/1997
Sanzioni tributarie relative alla tenuta e conservazione delle scritture contabili
La relativa censura sanzionatoria non ha condotto a una diversa decisione rispetto ai recuperi confermati.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo puro è una misura eccezionale: l'Amministrazione deve dimostrare che la contabilità è globalmente inattendibile mediante più elementi concreti, specifiche incongruenze o violazioni tali da renderla incompatibile con criteri di ragionevolezza.
- Un errore contabile isolato, anche se economicamente rilevante, non consente automaticamente di ignorare tutte le scritture dell'impresa, soprattutto se riguarda lo stato patrimoniale e non incide direttamente sul conto economico.
- La bassa redditività, il confronto con medie di settore o presunte anomalie economiche possono costituire indizi, ma non sostituiscono la prova di incongruenze specifiche nelle registrazioni e nelle dichiarazioni fiscali.
- Quando la contabilità non può essere completamente disattesa, l'Ufficio deve contestare e provare analiticamente le singole operazioni o componenti reddituali irregolari, anziché procedere a una ricostruzione extracontabile generalizzata.
- Le spese di trasferta devono essere supportate da documentazione analitica che colleghi ogni spesa all'attività d'impresa, al soggetto beneficiario, alla trasferta e ai relativi limiti fiscali.
- Per beneficiare di agevolazioni fiscali basate su investimenti tecnici, la documentazione e le perizie devono descrivere fedelmente la realtà aziendale e illustrare in modo verificabile il metodo di calcolo; errori descrittivi sostanziali possono compromettere l'intero beneficio.
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