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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22385/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto a un superiore inquadramento contrattuale, in via principale nel livello A/1 o, subordinatamente, nel livello A" o nel livello B del CCNL di categoria, con decorrenza dal 13 luglio 2006, oltre alla condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo non provata la corrispondenza tra le mansioni asseritamente svolte e il livello rivendicato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso, alla luce delle risultanze istruttorie, la configurabilità del cd. 'sostituto programmato' e quindi la preordinazione sistematica delle assegnazioni al di fuori di reali esigenze produttive, nonché la predeterminazione utilitaristica di tale comportamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era sorretta da motivazione immune dai vizi denunciabili e che, in una fattispecie di doppia conforme, la Corte territoriale aveva escluso la prova sia della frequenza e sistematicità delle assegnazioni, sia della loro rispondenza a un'esigenza strutturale del datore di lavoro, sia infine delle mansioni di operatore commerciale dedotte dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in concreto mirasse a una rivalutazione del merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esente dai vizi denunciabili; la Corte ha valorizzato la doppia conforme.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione alle parti della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza camerale.

  • art. 2103 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa corretta qualificazione delle mansioni e al superiore inquadramento.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e del merito della controversia.
  • La valutazione delle prove, l'attendibilità dei testimoni e la selezione degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non viziata nei limiti denunciabili.
  • Quando la decisione di appello conferma integralmente la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, la cd. doppia conforme rafforza la tenuta della motivazione e restringe ulteriormente il controllo di legittimità.
  • La domanda di superiore inquadramento e di differenze retributive richiede prova specifica delle mansioni effettivamente svolte e della loro corrispondenza al livello rivendicato; in difetto di tale prova, la domanda può essere respinta.
  • La deduzione di una pretesa preordinazione organizzativa del datore di lavoro, ove contestata nei fatti, non può essere rivalutata in cassazione se il giudice di merito ha escluso la prova degli elementi costitutivi della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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