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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18463/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su alcune cartelle di pagamento relative a crediti tributari, sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto per prescrizione dei crediti; in appello l'agente della riscossione otteneva riforma della decisione, ritenendosi che i crediti erariali non fossero prescritti perché soggetti a prescrizione decennale e che, per sanzioni e interessi, dovesse applicarsi un termine unitario coincidente con quello del tributo principale. Il ricorrente per cassazione articolava tre motivi: 1) invocava il giudicato esterno formatosi su altra sentenza relativa a un coobbligato solidale e chiedeva l'estensione degli effetti ex art. 1306, comma 2, c.c.; 2) deduceva violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulla prova documentale, lamentando che non fosse stata disposta la verificazione delle firme sugli avvisi di ricevimento e l'esibizione degli originali, dopo il disconoscimento delle sottoscrizioni sulle copie; 3) censurava la decisione sul punto della prescrizione, sostenendo che sanzioni e interessi fossero soggetti a prescrizione quinquennale e non decennale. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio la mancanza di valida procura speciale alle liti per il ricorso per cassazione, poiché agli atti risultava una procura riferita ad altro giudizio e sottoscritta da diversa persona.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale. La mancanza della procura rilasciata dal ricorrente ai difensori, non essendo sanabile sulla base di una procura relativa ad altro procedimento e riferita a diverso soggetto, ha impedito di attribuire efficacia processuale all'attività difensiva. Conseguentemente, il ricorso non è stato esaminato nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei difensori del ricorrente, non della parte, e anche l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è stato posto a carico degli stessi difensori.

Norme richiamate

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estensione del giudicato favorevole formatosi in capo a un coobbligato solidale anche nei propri confronti

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    invocato in relazione alla regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    invocato in relazione alla notificazione e agli avvisi di ricevimento delle cartelle

  • art. 2712 c.c.

    invocato per la valenza probatoria delle riproduzioni/fotocopie documentali disconosciute

  • art. 2719 c.c.

    invocato per la contestazione della conformità all'originale delle copie degli avvisi di ricevimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, richiamata a fondamento delle censure

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    invocato sulla rilevanza impugnatoria degli atti della riscossione

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    richiamato quale base del termine quinquennale di prescrizione per sanzioni e interessi

  • art. 2709 c.c.

    citato dal ricorrente nel motivo relativo al giudicato e alla prova documentale

  • art. 324 c.p.c.

    citato dal ricorrente con riferimento al giudicato interno/esterno

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    richiamato per porre a carico dei difensori l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • L. n. 228/2012

    richiamata quale legge di modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la presenza di una valida procura speciale è condizione imprescindibile per la rituale proposizione del ricorso; in difetto, il ricorso è inammissibile e la Corte deve rilevarlo anche d'ufficio.
  • La procura rilasciata per un diverso procedimento, o da soggetto diverso dalla parte ricorrente, non può essere utilizzata per legittimare il ricorso per cassazione nel giudizio in corso.
  • Quando il difensore agisce in cassazione senza valida procura, l'attività processuale non produce effetti sulla parte; per le spese e per il contributo unificato può essere disposta la condanna direttamente a carico del difensore quale soggetto processualmente rilevante rispetto alla questione di inammissibilità.
  • L'inammissibilità per difetto di procura preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche se attinenti a questioni sostanziali come giudicato, notificazione delle cartelle o prescrizione del credito tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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