Sentenza n. 2253/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di terzo condono edilizio e parere contrario della Soprintendenza al mantenimento delle opere in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato nel 2004 un’istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per modifiche interne e delle aperture esterne, una tettoia coperta e una copertura con travi in legno, dogato, impermeabilizzazione e tegole, dichiarando l’ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2000. Poiché l’immobile era sottoposto a vincolo paesaggistico, aveva inoltre richiesto alla Soprintendenza il parere di competenza. La Soprintendenza, con atto del 13 febbraio 2023, esprimeva parere contrario al mantenimento delle opere; il Comune, con atto del 13 marzo 2023, rigettava conseguentemente l’istanza di condono. La ricorrente deduceva: 1) vizio di notificazione del parere, comunicato al solo tecnico presso il quale aveva tuttavia eletto domicilio, e difetto di motivazione per mancata allegazione della circolare regionale richiamata per relationem; 2) illegittimità del diniego comunale per mancata allegazione o riproduzione del parere soprintendentizio; 3) violazione dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere; 4) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; 5) difetto di istruttoria e motivazione, poiché le amministrazioni non avrebbero valutato concretamente la natura e la modesta consistenza delle opere e il carattere relativo del vincolo paesaggistico; 6) violazione dell’art. 17 l.r. n. 4/2003, per asserita formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di parere; 7) violazione del principio di uguaglianza e disparità di trattamento rispetto ad altre istanze definite prima della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. In memoria la ricorrente deduceva inoltre l’incidenza di una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di una successiva istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la ricorrente aveva eletto domicilio presso il tecnico incaricato, sicché la comunicazione al domicilio indicato era corretta; comunque, l’eventuale vizio di notificazione non incide sulla validità dell’atto, ma soltanto sull’efficacia e sul decorso del termine d’impugnazione, e nel caso concreto l’atto aveva raggiunto il suo scopo. È legittima anche la motivazione per relationem, poiché l’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 non impone l’allegazione dell’atto richiamato, essendo sufficiente che esso sia identificabile e disponibile per l’interessato mediante accesso. Per la stessa ragione è infondato il secondo motivo relativo alla mancata allegazione del parere soprintendentizio al diniego comunale. Il terzo motivo è infondato perché l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, prevista dall’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, costituisce una mera incompletezza rilevante sul piano della tempestività dell’impugnazione, non un vizio di legittimità dell’atto, soprattutto quando il ricorso sia stato comunque proposto tempestivamente. Il quarto motivo è infondato: nelle procedure di condono, caratterizzate da attività vincolata, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, anche nel processo non erano emersi elementi idonei a modificare l’esito. Il quinto motivo è infondato nel merito. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, per le opere abusive in area vincolata la sanatoria è possibile soltanto ove ricorrano congiuntamente: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere di minore rilevanza di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Nel caso concreto il vincolo paesaggistico sull’area era anteriore alle opere ed era rimasto senza soluzione di continuità, pur essendo venuto meno il successivo vincolo assoluto di immodificabilità; il carattere relativo del vincolo non escludeva quindi l’ostatività alla sanatoria prevista dalla disciplina del terzo condono. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 comprende anche i limiti sostanziali alla condonabilità e che tali limiti costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Il sesto motivo è infondato perché l’art. 17 l.r. n. 4/2003 riguarda condoni diversi, riferiti alle istanze presentate ai sensi delle precedenti discipline di condono, e non il terzo condono oggetto del giudizio; non si era quindi formato alcun silenzio-assenso. Il settimo motivo è infondato: la disparità di trattamento presuppone attività discrezionale e situazioni identiche, mentre la decisione sul terzo condono era vincolata dalla sentenza della Corte costituzionale e dal quadro normativo sopravvenuto. Le successive domande di compatibilità paesaggistica o di sanatoria edilizia non incidevano sulla legittimità degli atti impugnati, trattandosi di procedimenti distinti e successivi. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è identificato e reso disponibile all’interessato; non è necessaria la sua allegazione materiale o la trascrizione integrale nel provvedimento.
art. 3, comma 4, l. n. 241/1990
L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera incompletezza, rilevante ai fini della tempestività dell’impugnazione ma non idonea, di per sé, a determinare l’illegittimità dell’atto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Nell’istruttoria di un condono edilizio, l’omesso preavviso di rigetto non comporta annullamento quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il vizio procedimentale non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dell’attività, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli ... qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Nel terzo condono, la sanatoria di opere in area vincolata richiede il concorso delle condizioni previste dalla norma, tra cui la posteriorità delle opere rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell’intervento e il parere favorevole dell’autorità preposta; il vincolo paesaggistico relativo può essere ostativo.
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
Il rinvio regionale all’art. 32 d.l. n. 269/2003 è integrale e comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dalla disciplina statale del terzo condono.
art. 17 l.r. Sicilia n. 4/2003
La disciplina del silenzio-assenso richiamata dalla ricorrente riguarda specifiche fattispecie di condono precedenti e non si applica alle istanze relative al terzo condono ex l. n. 326/2003.
art. 1, comma 39, l. n. 308/2004
La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica attiva un procedimento distinto, la cui mera presentazione non incide sulla legittimità di precedenti dinieghi di condono.
Corte costituzionale, sentenza n. 252/2022
La disciplina regionale siciliana deve essere interpretata in coerenza con l’art. 32 d.l. n. 269/2003, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche ai vincoli paesaggistici relativi; i limiti massimi dei fenomeni condonabili costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza previste dall’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela; il carattere relativo del vincolo non esclude la sua efficacia ostativa.
- Il rinvio operato dalla normativa regionale siciliana alla disciplina del terzo condono comprende anche i limiti sostanziali alla condonabilità stabiliti dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003; pertanto, non è ammessa la sanatoria di opere realizzate dopo l’imposizione di un vincolo paesaggistico, anche se il vincolo non comporta inedificabilità assoluta.
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiamato è puntualmente identificato e reso disponibile al destinatario; non sono necessari né l’allegazione materiale né la riproduzione integrale del suo contenuto, purché l’interessato possa acquisirlo, anche mediante accesso.
- Il vizio di notificazione di un atto amministrativo non ne determina, di regola, l’illegittimità o la nullità, ma incide sull’efficacia dell’atto e sul decorso del termine per impugnarlo; quando l’interessato abbia comunque avuto conoscenza dell’atto e lo abbia tempestivamente impugnato, la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.
- Nelle procedure di condono edilizio, aventi carattere vincolato, l’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento se risulta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 17 l.r. Sicilia n. 4/2003 non si applica alle istanze di terzo condono disciplinate dalla l. n. 326/2003, quando la fattispecie normativa regionale riguarda esclusivamente precedenti procedure di condono.
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