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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

La controversia trae origine da una procedura fallimentare di una società datrice di lavoro, nell’ambito della quale diversi ex dipendenti, nonché alcuni loro eredi, avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del procedimento di insinuazione al passivo. La Corte d’appello di Napoli, in primo decreto, aveva riconosciuto l’indennizzo solo per alcuni ricorrenti e aveva escluso la liquidazione per altri, ritenendo che, per questi ultimi, la prestazione del Fondo di garanzia INPS avesse integralmente soddisfatto il credito o fosse stata ricevuta entro la durata ragionevole. Con decreto sull’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d’appello aveva confermato l’impostazione di fondo: durata ragionevole di sette anni; determinazione dell’indennizzo nei limiti del differenziale tra credito ammesso al passivo e prestazione del Fondo; esclusione dell’indennizzo per alcuni lavoratori perché la prestazione previdenziale aveva soddisfatto integralmente la pretesa in tempi compatibili con la durata ragionevole. I ricorrenti in cassazione hanno denunciato: violazione di legge e motivazione sulla quantificazione dell’indennizzo, in particolare per avere la Corte territoriale considerato come limite il differenziale tra credito ammesso al passivo e prestazione del Fondo di garanzia; omessa pronuncia su un asserito giudicato formatosi in altri procedimenti analoghi; erronea individuazione della durata ragionevole in sette anni anziché in sei; omesso computo degli interessi nel valore della causa ai fini del tetto indennitario; e vizi sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili alcuni ricorsi per difetto di procura speciale e ha poi distinto le posizioni: ha dichiarato inammissibili per non pertinenza alla ratio decidendi i ricorsi dei lavoratori per i quali la Corte d’appello aveva respinto la domanda perché il Fondo di garanzia aveva già soddisfatto il credito entro il tempo ragionevole; ha accolto, invece, i ricorsi degli altri interessati, affermando che il limite ex art. 2-bis L. n. 89/2001 va parametrato al credito indicato nell’istanza di ammissione e al credito ammesso al passivo, con eventuale rilievo degli importi residui solo sulla misura annuale dell’indennizzo; che il termine ragionevole per le procedure concorsuali è quello legislativamente predeterminato in sei anni; e che nel valore della vicenda rilevano anche gli interessi liquidati sul credito, ma non le spese del giudizio presupposto. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti dell’accoglimento, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per il riesame delle sole domande accolte e per le spese di legittimità.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso solo per una parte dei ricorrenti, cassando il decreto impugnato limitatamente alle statuizioni ad essi favorevoli e rinviando alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per il riesame delle relative domande di equa riparazione alla luce dei principi enunciati. Ha invece rigettato il ricorso di alcuni lavoratori, condannandoli alle spese, e ha dichiarato inammissibile il ricorso di altri per mancanza di procura speciale, con condanna del difensore alle spese relative a tali posizioni. In particolare, la Corte ha ritenuto fondati i motivi concernenti il criterio di calcolo del limite indennitario ex art. 2-bis L. n. 89/2001, la durata ragionevole della procedura concorsuale e il computo degli interessi nel valore della controversia presupposta, mentre ha assorbito il profilo sulle spese del giudizio di merito. Per le posizioni respinte, la Corte ha valorizzato il fatto che la domanda era stata correttamente rigettata dalla Corte territoriale per avvenuto integrale soddisfacimento del credito entro la durata ragionevole, sicché le censure non erano pertinenti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 89/2001

    è la base dell’azione di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    disciplina l’opposizione al decreto reso sulla domanda di equa riparazione

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    il limite quantitativo dell’indennizzo va riferito al valore della vicenda del giudizio presupposto e, per il creditore del fallito, al credito indicato nell’istanza di ammissione e a quello ammesso al passivo; il limite non coincide con l’eventuale residuo insoddisfatto dopo i riparti

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001

    il termine di sei anni per la durata ragionevole delle procedure concorsuali è predeterminato dal legislatore e non è un criterio meramente tendenziale

  • art. 112 cod. proc. civ.

    la Corte esclude, in concreto, che vi sia stata una vera violazione dell’art. 112 per mancata pronuncia sul preteso giudicato esterno; il profilo è comunque trattato come censura non decisiva

  • art. 360 cod. proc. civ.

    viene richiamato per l’inquadramento dei motivi di ricorso; alcune doglianze sono giudicate inammissibili perché non conferenti alla ratio decidendi

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza autonoma selezione decisoria della Corte

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1349 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 2056 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 429 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti; non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 3 Costituzione

    richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale della censura

  • art. 6 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale dell’equa riparazione per durata irragionevole

  • art. 13 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale

  • art. 41 CEDU

    richiamato come parametro convenzionale

  • L. n. 297 del 1982

    la prestazione del Fondo di garanzia ex lege viene considerata nel calcolo della domanda, ma non come limite totale dell’indennizzo nei termini prospettati dalla Corte d’appello

  • procura speciale per il ricorso per cassazione

    deve essere conferita per uno specifico provvedimento già esistente; una procura rilasciata prima della pubblicazione del provvedimento impugnato non soddisfa il requisito di specialità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e riferita a un provvedimento già esistente: se manca, il ricorso è inammissibile e la condanna alle spese ricade sul difensore che ha agito senza valida investitura.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001 relativo a una procedura concorsuale, il limite quantitativo dell’indennizzo va ancorato al valore della vicenda del giudizio presupposto e, per il creditore del fallito, al credito indicato nell’istanza di ammissione e al credito ammesso al passivo; l’eventuale residuo non soddisfatto dopo i riparti incide semmai sulla misura annuale della liquidazione, non sul tetto complessivo.
  • Il termine di durata ragionevole delle procedure concorsuali è quello fissato dalla legge in sei anni e non può essere rimesso a una valutazione meramente discrezionale del giudice come parametro tendenziale.
  • Nel determinare il valore della causa ai fini dell’equa riparazione, gli interessi liquidati sul credito fanno parte dell’oggetto economico della vicenda e devono essere considerati; le spese del giudizio presupposto, invece, non rilevano ai fini del tetto indennitario.
  • Una censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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