Ordinanza n. 3905/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per l'ottemperanza del giudicato formatosi con sentenza n. 5194/2023, pubblicata il 14/09/2023, nella causa iscritta al r.g. n. 17703/2022 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, attestato di conformità del 10/10/23, notificata il 10/10/2023 al MIM e 21/11/23 MIM-USR passata in cosa giudicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento o asserito persistente ritardo nell'esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato all'Amministrazione di dare attuazione a un giudicato del Tribunale ordinario del lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Commissario ad acta rispetto alla precedente sentenza del TAR Campania n. 7110/2025, che aveva imposto all'Amministrazione di eseguire entro sessanta giorni il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 5194/2023. Il ricorrente ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi del Commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la sostituzione del Commissario e ogni altra misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato. L'USR ha depositato documentazione rappresentando che gli onorari del difensore erano stati liquidati, che le somme spettanti al ricorrente erano state trasmesse all'istituto scolastico di servizio, il quale aveva formalizzato il decreto di ricostruzione della carriera, successivamente vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato. Secondo l'USR, residuava soltanto la verifica presso la Ragioneria dello Stato dello stato del procedimento liquidatorio.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza né ha disposto, allo stato, l'attivazione dei poteri commissariali, la sostituzione del Commissario ad acta o l'applicazione dell'astreinte. Ha rilevato che la documentazione depositata dall'USR prospetta l'avvenuta adozione di atti esecutivi rilevanti, inclusa la liquidazione degli onorari e la formalizzazione e vistazione del decreto di ricostruzione della carriera, mentre le note del ricorrente si limitavano a lamentare il persistente inadempimento senza prendere posizione su tali risultanze. Il Collegio ha quindi invitato il ricorrente a precisare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse all'attivazione dei poteri commissariali alla luce degli adempimenti documentati, rinviando la causa alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di applicazione di una penalità di mora (astreinte) nell'ambito del giudizio di ottemperanza; il TAR non ha ancora deciso se applicarla.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione depositi documentazione attestante l'adozione di atti esecutivi e il ricorrente continui a lamentare genericamente l'inadempimento senza confrontarsi con tali risultanze, il giudice può assegnare un termine per precisare l'attuale interesse all'attivazione dei poteri commissariali e rinviare la decisione.
- La richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non impone al giudice di applicare immediatamente l'astreinte: la misura può essere valutata alla luce dello stato concreto dell'esecuzione e degli adempimenti documentati dall'amministrazione.
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