Sentenza n. 843/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del verbale dell’organismo straordinario di liquidazione n. 19 in data 20 gennaio 2025; b) della comunicazione di avvio del procedimento n. 464104 in data 7 novembre 2023; c) della nota della Direzione Lavori Pubblici del Comune in data 29 settembre 2023, contenente la quantificazione dell’indennizzo; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di parziale esclusione del credito dalla massa passiva del dissesto, comunicazione di avvio del procedimento e nota comunale di quantificazione dell'indennizzo per acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che il Comune aveva occupato il loro terreno per l'ampliamento della circonvallazione senza adottare il provvedimento di esproprio. Con sentenza n. 818/2017 il Tribunale aveva imposto all'Amministrazione di restituire il terreno, stipulare un accordo transattivo oppure acquisire il bene ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, corrispondendo il risarcimento per l'occupazione illegittima. I ricorrenti hanno contestato la successiva quantificazione dell'indennizzo, ritenendola irrisoria, non conforme ai criteri indicati nella sentenza e non supportata da adeguata istruttoria, anche in comparazione con la stima effettuata dal Comune per un fondo contiguo. Hanno inoltre dedotto la violazione o elusione del giudicato, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione della buona fede, sviamento e disparità di trattamento, lamentando che l'Organismo straordinario di liquidazione avesse escluso o ammesso solo parzialmente il credito nella massa passiva senza considerare le loro controdeduzioni e senza attendere le valutazioni dell'Ufficio tecnico comunale. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo di credito e un'attività vincolata di accertamento dell'Organismo straordinario di liquidazione. Hanno inoltre sostenuto che la deduzione della violazione del giudicato non fosse idonea a radicare la giurisdizione amministrativa e che il dissesto impedisse iniziative lesive della par condicio creditorum. Quanto alla nota di quantificazione dell'indennizzo, hanno contestato la fondatezza delle censure e l'attualità dell'interesse, anche in ragione del successivo giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando come inammissibile la domanda relativa al verbale dell'Organismo straordinario di liquidazione n. 19/2025 e alla comunicazione di avvio del procedimento. La controversia sull'esclusione o ammissione parziale di un credito nella massa passiva del dissesto riguarda un diritto soggettivo di credito; l'Organismo svolge un'attività vincolata di accertamento, priva di discrezionalità amministrativa, sicché la cognizione spetta al giudice ordinario. La deduzione della violazione o elusione del giudicato non modifica la natura sostanziale della situazione giuridica fatta valere né il riparto di giurisdizione. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto alla nota comunale di quantificazione dell'indennizzo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i ricorrenti avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione dopo aver promosso un giudizio di ottemperanza. La medesima improcedibilità è stata dichiarata per la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Disciplina l'acquisizione al patrimonio pubblico del bene utilizzato senza titolo, con corresponsione dell'indennizzo e del risarcimento dovuto.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti dell'Organismo straordinario di liquidazione per violazione o elusione del giudicato; il TAR ha tuttavia ritenuto che tale deduzione non modificasse la natura della situazione giuridica né il riparto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente, in caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia sull'esclusione o sull'ammissione parziale di un credito nella massa passiva del dissesto di un ente locale riguarda un diritto soggettivo di credito e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L'attività dell'Organismo straordinario di liquidazione volta ad accertare l'ammissione dei crediti alla massa passiva è attività vincolata di accertamento, priva di discrezionalità amministrativa.
- La deduzione della violazione o elusione di un giudicato non radica di per sé la giurisdizione amministrativa quando la domanda sostanziale concerne l'accertamento e l'inserimento di un diritto di credito nella massa passiva, soggetta alle regole concorsuali del dissesto.
- La proposizione di un giudizio di ottemperanza relativo al medesimo bene o rapporto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione di un precedente atto di quantificazione, con conseguente improcedibilità anche della domanda risarcitoria collegata.
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