Sentenza n. 1996/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è stato utilizzato per contestare l’inerzia dell’amministrazione nell’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, determinata dalla fissazione dell’appuntamento e dall’attivazione del procedimento, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare un’istanza e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere, anche se l’attività amministrativa interviene dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l’amministrazione provvede spontaneamente in tempi ragionevoli dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, il giudice può compensare le spese di lite, fermo restando il diritto del ricorrente alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
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