Cassazione Civile, Ordinanza n. 05873/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La società che gestiva un presidio ospedaliero privato, operante in base a una convenzione con l’azienda sanitaria locale, ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture relative a prestazioni di pronto soccorso rese nei mesi di novembre e dicembre 2004. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo, tra l’altro, che il servizio non era stato garantito secondo i requisiti minimi, che la Regione non aveva più previsto finanziamenti per quel servizio e che, comunque, la funzione di pronto soccorso era stata rimodulata o soppressa da provvedimenti regionali. Il Tribunale revocò l’ingiunzione e dichiarò inammissibile la subordinata domanda di indebito arricchimento. In appello la società sostenne che il provvedimento regionale del 23 luglio 2004 era solo provvisorio e subordinato al parere della commissione consiliare, e quindi non idoneo a escludere il diritto al corrispettivo; inoltre contestò l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., assumendo che essa fosse ammissibile perché l’opponente aveva anche negato ogni possibile tutela della pretesa. Con il ricorso per cassazione la società denunciò, da un lato, la violazione delle norme sull’accreditamento e sulla disciplina regionale sanitaria per non avere la Corte d’appello considerato l’asserita provvisorietà della delibera regionale; dall’altro, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa e la violazione delle norme processuali che avrebbero consentito tale domanda. La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi, ritenendo nuova la questione sulla provvisorietà della delibera regionale e confermando che, in ogni caso, non esisteva un titolo scritto idoneo a fondare il credito in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento e di un contratto scritto con la pubblica amministrazione. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la Corte ha ribadito che l’azione è sussidiaria e richiede l’unicità del fatto causativo di impoverimento e arricchimento, oltre alla prova oggettiva dell’arricchimento; nel caso concreto ha escluso tale presupposto, rilevando inoltre il limite dell’"arricchimento imposto" e la mancata consapevolezza dell’ente sanitario rispetto al preteso vantaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la nuova censura sulla natura provvisoria della delibera regionale, perché non dedotta nei gradi di merito, e comunque ha confermato la correttezza dell’interpretazione della Corte d’appello circa l’esclusione del diritto al pagamento in assenza di un provvedimento regionale di accreditamento e di un contratto scritto. Ha inoltre respinto la doglianza sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, affermando che non risultavano allegati e provati i presupposti dell’azione ex art. 2041 c.c., in particolare l’unicità del fatto causativo e la prova dell’arricchimento della controparte. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
norma posta a fondamento del ricorso monitorio per ottenere decreto ingiuntivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per lamentare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ribadisce che non si configura per questioni meramente interpretative.
art. 2041 c.c.
azione sussidiaria di arricchimento senza causa, esperibile solo in mancanza di altro titolo e con unicità del fatto causativo e prova dell’arricchimento.
art. 8 quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato per il regime dell’accreditamento delle strutture sanitarie e la necessità del provvedimento amministrativo regionale.
art. 8 sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
richiamato nel quadro della disciplina dei rapporti e dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie.
art. 6, comma 6, L. 26 dicembre 1994, n. 724
richiamato in relazione al sistema di accreditamento e ai presupposti per l’erogazione di prestazioni a carico del SSR.
art. 22, comma 6, L.R. Veneto 16 agosto 2002, n. 22
richiamato tra le disposizioni regionali applicabili alla controversia sanitaria.
art. 6, comma 1, L.R. Veneto 30 agosto 1993, n. 39
richiamato per il parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare regionale.
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione dell’atto amministrativo.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
principi ermeneutici applicati in via analogica all’interpretazione degli atti amministrativi non normativi.
artt. 166 e 167 c.p.c.
richiamati per sostenere la pretesa tardività/inammissibilità della domanda subordinata formulata dalla controparte.
art. 183, comma 5, c.p.c.
richiamato tra le norme processuali invocate per la dedotta violazione sulla proposizione delle domande.
art. 645, comma 2, c.p.c.
richiamato nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo e delle difese dell’opposto.
art. 36 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o nuovi temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito, anche se prospettati come rilevabili d’ufficio.
- L’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e non viziata da omesso esame di un fatto decisivo.
- Nel sistema dell’accreditamento sanitario, il diritto al pagamento delle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario non può fondarsi su meri rapporti di fatto o su accordi non formalizzati: occorre un provvedimento amministrativo regionale di riconoscimento e, per i rapporti con la P.A., un contratto scritto.
- Gli accordi con la pubblica amministrazione relativi a prestazioni e corrispettivi non possono essere validamente conclusi per facta concludentia, essendo necessaria la forma scritta a pena di nullità.
- L’azione di indebito arricchimento ha natura sussidiaria: è proponibile solo in difetto di un titolo specifico e richiede che impoverimento e arricchimento derivino da un unico fatto causativo, non da fatti distinti o da un arricchimento meramente indiretto.
- Chi agisce ex art. 2041 c.c. deve provare l’arricchimento in fatto del convenuto; il mancato riconoscimento soggettivo dell’utilità non esclude di per sé l’azione, ma resta necessaria la dimostrazione oggettiva del vantaggio conseguito.
- In presenza di arricchimento imposto o inconsapevole, l’azione di arricchimento può essere esclusa se il preteso arricchito non ha potuto rifiutare il vantaggio o ne era ignaro.
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