Cassazione Penale, Sentenza n. 4643/2024 del 01/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (sistema di videosorveglianza, registratore e due telecamere). Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 253 c.p.p., per carenza di specifica motivazione sul nesso di pertinenza dei beni sequestrati con il reato contestato (art. 337 c.p.) e sulle finalità probatorie; si censurava inoltre che il Tribunale del riesame avesse illegittimamente integrato di propria iniziativa la motivazione mancante del decreto del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il decreto di convalida del sequestro del P.M. è privo di adeguata motivazione e il richiamo generico che "andranno compiuti accertamenti" non è sufficiente. La Corte ha affermato che il Tribunale del riesame non può supplire sostituendosi al P.M. nell'integrazione della motivazione e che spetta al P.M., quale dominus delle indagini, indicare le ragioni probatorie concrete. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del P.M. e ha disposto la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Richiede che il decreto di sequestro/convalida indichi, anche con motivazione concisa ma specifica, le finalità probatorie e il nesso tra i beni sequestrati e i fatti da accertare, per permettere il controllo di legalità e la verifica della proporzionalità dello spossessamento rispetto al fine investigativo.
art. 337 cod. pen.
Indica il reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale). Nel caso, gli oggetti sequestrati non costituivano corpo del reato, dunque richiedevano una motivazione specifica circa la loro pertinenza e utilità probatoria rispetto al reato.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e non generica: va indicata la finalità probatoria concreta e il nesso di pertinenza tra i beni e i fatti oggetto d'indagine.
- Se gli oggetti sequestrati non sono corpo del reato, la necessità del sequestro richiede una motivazione particolarmente chiara sul perché quei beni possano fornire elementi probatori rilevanti.
- Il Pubblico Ministero, quale dominus delle indagini preliminari, è tenuto ad allegare e motivare le ragioni probatorie; il giudice del riesame non può supplire alla mancanza di motivazione sostituendosi al P.M.
- La carenza motivazionale del decreto di convalida può comportare l'annullamento del provvedimento e la restituzione dei beni, anche senza rinvio, se l'omissione è tale da inficiare il titolo cautelare.
- Nel contraddittorio camerale instaurato a seguito del ricorso il P.M. avrebbe potuto integrare o chiarire le motivazioni mancanti; l'assenza di tale integrazione rafforza la posizione del ricorrente.
- In casi analoghi, le contestazioni difensive devono insistere sul requisito della proporzionalità e sulla specificità delle finalità probatorie per ottenere l'annullamento del sequestro carente di motivazione.
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