Cassazione Civile, Ordinanza n. 35509/2022 del 02/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatori fallimentari)
La controversia
La società ricorrente aveva partecipato indirettamente, tramite una società partecipata, a una procedura competitiva per l'acquisto di un complesso aziendale nell'ambito di un'amministrazione straordinaria poi convertita in fallimento. In tale contesto era stata versata una cauzione di euro 160.000,00 a mezzo bonifico bancario. Poiché la procedura si era chiusa senza esito e la domanda di ammissione al passivo proposta dalla società direttamente partecipante era stata rigettata per difetto di legittimazione, la ricorrente aveva presentato domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento per il medesimo importo, chiedendone il riconoscimento in prededuzione o, in subordine, in chirografo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo non provata, sulla base dei documenti utilizzabili, l'effettiva esecuzione del versamento da parte della ricorrente. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali e fallimentari, omessa decisione nel merito, omessa pronuncia, violazione del principio di non contestazione e nullità del decreto; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, vizi motivazionali e ulteriori profili di violazione normativa, richiamando anche istituti di diritto comune. I curatori hanno eccepito preliminarmente la nullità della procura rilasciata all'estero per il ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto fondata tale eccezione, osservando che la procura autenticata da notaio straniero era priva sia dell'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale sia dell'accertamento dell'identità del sottoscrittore, requisiti necessari secondo la disciplina richiamata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto assorbente e fondata l'eccezione preliminare di nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, perché l'atto non conteneva le attestazioni richieste in ordine alla presenza del notaio al momento della sottoscrizione e all'identità del firmatario. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei curatori controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
norma richiamata quale base della domanda di ammissione al passivo tardiva; nel caso concreto il merito della domanda non è stato esaminato in cassazione per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 98 e 99 l.fall.
richiamati dalla ricorrente a fondamento delle doglianze contro il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati per denunciare omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e asserito erroneo governo delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del primo motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza/decreto e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.
art. 2041 c.c.
menzionato solo nel secondo motivo come norma richiamata dalla ricorrente; non oggetto di effettiva decisione nel merito.
art. 2741 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non inciso dalla ratio decidendi.
art. 2963 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 12 L. 218/1995
la Corte vi fonda il principio secondo cui la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, con rinvio alla legge sostanziale quanto alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una procura alle liti è rilasciata all'estero per un giudizio che si svolge in Italia, la sua validità formale va verificata secondo la disciplina italiana, ma la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata deve essere conforme alla legge del luogo di rilascio, purché questa conosca istituti equivalenti e li disciplini in modo non incompatibile con i requisiti essenziali dell'ordinamento italiano.
- Ai fini della validità della scrittura privata autenticata, è necessario che l'atto contenga l'attestazione del pubblico ufficiale circa la sottoscrizione avvenuta in sua presenza e il preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore; la mancanza di tali elementi determina la nullità della procura.
- L'eccezione di nullità della procura può essere assorbente e comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo l'esame dei motivi di merito.
- La mancata replica della parte ricorrente all'eccezione di nullità della procura rafforza la conclusione di inammissibilità quando il vizio risulta documentalmente accertato.
- In sede di legittimità, l'accertamento della regolarità della procura è un presupposto processuale imprescindibile rispetto all'esame delle censure sul merito della decisione impugnata.
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