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Sentenza

Sentenza del 17/02/2022 n. 283 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Imu - Esenzione abitazione principale - Coniugi residenti in Comuni diversi - Applicazione dell'esenzione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva negato l'esenzione IMU per "abitazione principale" per gli anni 2013/2014 sostenendo che i coniugi (non legalmente separati) avevano residenze in due immobili ubicati in Comuni diversi (Viareggio e Lucca) e che, essendo le residenze limitrofe, mancava una reale situazione di necessità che giustificasse l'applicazione dell'agevolazione. La CTP di Lucca aveva confermato il diniego richiamando l'art. 13 d.l. 201/2011 e la Circolare ministeriale 3/DF/2012, ritenendo che l'estensione dell'esenzione a coniugi residenti in Comuni diversi fosse condizionata a gravi esigenze, non dimostrate nel caso concreto. Il contribuente ha fatto appello contro tale decisione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello. Il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina originaria e i successivi interventi normativi (Legge di bilancio 2020 e successive modifiche/interpolazioni del d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021) orientino nel senso che l'esenzione per l'abitazione principale spetta ai coniugi non legalmente separati anche quando abbiano residenza in due immobili ubicati in Comuni diversi, purché il beneficio sia riconosciuto per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Ne consegue che il diniego del Comune non era fondato e l'appello è stato accolto; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011

    La disposizione originaria disciplina il beneficio "prima casa" per l'abitazione principale; va letta costituzionalmente orientata e, secondo la CTR, non impone una condizione aggiuntiva per i coniugi residenti in Comuni diversi rispetto a quelli residenti nello stesso Comune.

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 3/DF del 2012

    L'Amministrazione aveva richiesto che l'estensione dell'esenzione ai coniugi residenti in Comuni diversi fosse giustificata da "gravi e apprezzabili motivi"; la CTR ritiene questa aggiunta interpretativa non coerente con il testo normativo originario.

  • art. 1, commi 741 e ss., L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020)

    art. 1 commi 741 e ss., L. 160/2019

    La norma successiva estende espressamente l'agevolazione ai casi in cui i coniugi abbiano residenza in due immobili nel medesimo comprensorio comunale ovvero in Comuni diversi, precisando che l'esenzione si applica per un solo immobile scelto dal nucleo familiare; tale disciplina orienta l'interpretazione delle norme precedenti nella stessa direzione estensiva.

  • d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021

    Intervento normativo che interpola e conferma la disciplina che consente l'applicazione dell'esenzione ai coniugi con residenze in Comuni diversi, con la limitazione dell'agevolazione ad un solo immobile.

  • Riferimenti costituzionali invocati

    La CTR si riferisce ai principi costituzionali (artt. 3, 53, 29, 31, 35, 47 Cost.) per sottolineare che una diversa interpretazione più restrittiva potrebbe ledere princìpi di eguaglianza e tutela della famiglia.

Massime di principio

  • Se i coniugi non sono legalmente separati e hanno residenze anagrafiche in due immobili diversi, anche in Comuni diversi, l'esenzione IMU per l'abitazione principale può spettare ma va applicata a un solo immobile scelto dal nucleo familiare.
  • Le circolari amministrative che impongono condizioni aggiuntive (es. "gravi esigenze") per estendere il beneficio ai coniugi residenti in Comuni diversi non possono creare nuovi presupposti non previsti dalla norma; occorre attenersi alla lettura testuale e costituzionalmente orientata della legge e alle modifiche legislative successive.
  • In caso di contestazione da parte del Comune, il contribuente dovrebbe documentare la scelta dell'immobile cui attribuire l'agevolazione (residenza/dimora familiare) e richiamare la disciplina aggiornata (Legge di bilancio 2020 e modifiche successive) che prevede l'applicazione per un solo immobile.
  • Se entrambi i coniugi intendono fruire dell'agevolazione su immobili diversi, la normativa limita il beneficio a un solo immobile: è necessaria una scelta concorde del nucleo familiare; la mancata concordanza può generare contenzioso.
  • Nel valutare ricorsi analoghi, è utile richiamare l'evoluzione normativa e costituzionale e considerare che, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, la disciplina più recente tende a consolidare l'estensione del beneficio con la limitazione al solo immobile prescelto.

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