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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46122/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala che, nell'udienza del 19/04/2022, ha disposto la separazione del processo e la restituzione degli atti al pubblico ministero per i reati indicati ai capi 2) e 3) della imputazione (danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, aggravati), ritenendo difetto delle condizioni per procedere con il rito direttissimo. Il Procuratore ha censurato l'ordinanza come 'abnorme' perché il giudice avrebbe esercitato un potere al di fuori dei casi consentiti: secondo il ricorrente l'illegittima instaurazione del rito direttissimo determina una nullità relativa che non era stata eccepita dagli imputati e che dunque sarebbe stata sanata; inoltre si deduceva una indebita regressione del procedimento e la violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale e del divieto di ripetere atti già validamente compiuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo il giudice incorso in errore nel rilevare d'ufficio una nullità relativa che solo la parte poteva eccepire, l'ordinanza di separazione e la restituzione degli atti non sono abnormi né dal punto di vista strutturale né funzionale. Sul piano strutturale l'atto è previsto dall'ordinamento (artt. 449 e 452 c.p.p.); sul piano funzionale non determina la stasi del processo né una indebita regressione irreparabile, posto che la restituzione consente al P.M. di rinnovare l'esercizio dell'azione. La giurisprudenza richiamata conferma che l'irrituale instaurazione del rito direttissimo produce una nullità relativa sanabile se non eccepita, e che la restituzione degli atti non è manifestazione di un potere estraneo al sistema processuale.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Norma richiamata per qualificare l'aggravante contestata ai reati (circostanza aggravante rilevante ai fini dell'imputazione)

  • art. 449 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di separazione del processo con riferimento al rito direttissimo quando le condizioni non ricorrono; la regola è procedere separatamente salvo pregiudizio grave alle indagini o indispensabilità della riunione

  • art. 452, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 452, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'irregolare instaurazione del giudizio direttissimo comporta la restituzione degli atti al P.M.; da tale norma deriva che la nullità è relativa e va eccepita in primo grado, potendo essere sanata

  • art. 111 Cost., comma 2

    Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo: la Corte valuta l'abnormità anche in relazione a possibili pregiudizi alla durata del processo, ma ha ritenuto che la restituzione non costituisca stasi incompatibile con tale principio

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    art. 415 bis cod. proc. pen.

    Norma sulla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; richiamata nella giurisprudenza comparata che tratta casi di nullità di notifica e conseguente restituzione degli atti al P.M., a conferma che simili provvedimenti non sono considerati abnormi

Massime di principio

  • La disposizione che ordina la separazione del processo e la restituzione degli atti al P.M. (artt. 449 e 452 c.p.p.) è strumento previsto dall'ordinamento e non costituisce di per sé atto 'abnorme'.
  • L'irrituale instaurazione del rito direttissimo determina una nullità di natura relativa: deve essere eccepita dalla parte nel giudizio di primo grado e può essere sanata se non sollevata.
  • Il giudice che rilevi d'ufficio una nullità relativa può commettere un errore, ma tale errore non necessariamente rende abnorme il provvedimento quando l'atto rientra nei poteri riconosciuti dall'ordinamento e non provoca stasi irreparabile del processo.
  • La restituzione degli atti al P.M. non impedisce la prosecuzione dell'azione penale: il P.M. può rinnovare gli atti e le notifiche utili, per cui non si configura automaticamente una indebita regressione del procedimento.
  • Per sostenere l'abnormità di un provvedimento processuale occorre dimostrare o una collocazione dell'atto completamente estranea al sistema normativo (abnormità strutturale) o che l'atto produca una stasi/indebita regressione del procedimento incompatibile con il principio di ragionevole durata (abnormità funzionale).
  • In situazioni analoghe il rimedio pratico è valutare tempestivamente eccezioni di nullità in primo grado; il pubblico ministero che intenda impugnare provvedimenti di restituzione o separazione deve dimostrare l'effettiva lesione di interessi processuali non sanabili mediante rinnovo dell'azione.

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