Cassazione Penale, Sentenza n. 38155/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione sulla valutazione della credibilità della persona offesa, lamentando incongruenze nel racconto in ordine alla dinamica - in particolare se l'imputato avrebbe spinto la donna facendola cadere mentre si allontanava in auto - e chiedendo che la Corte si confrontasse con le presunte massime di esperienza; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione delle sanzioni, per avere la Corte territoriale attribuito aumenti di pena in continuazione "tenuto conto delle già concesse attenuanti" senza precisare l'entità della diminuzione operata dalle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto utilizzabili, da sole, le dichiarazioni della persona offesa dopo averne verificato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, e ha correttamente respinto le obiezioni sulle cosiddette "massime di esperienza" ritenendole prive di fondamento logico nel caso concreto. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per manifesta infondatezza, ricordando che, in tema di reato continuato, le circostanze dei reati satelliti rilevano esclusivamente ai fini dell'aumento ex art. 81 c.p., come fatto dalla Corte territoriale. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito che: aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 640 c.p. (riqualificazione della rapina) per difetto di querela; aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. (capo B) e per gli artt. 110, 582, 585 in relazione agli artt. 576, comma 1, n.1 e 61, n.2 c.p. (capo C); e aveva rideterminato la pena complessiva (originariamente ridotta) in termine di mesi e multa, applicando altresì la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. La Corte di Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e alle ulteriori statuizioni di rito ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma relativa alla truffa; nel caso il reato di rapina originariamente contestato è stato riqualificato e per tale capo è stata dichiarata la non procedibilità per difetto di querela
art. 455 cod. pen.
Delitto riconosciuto a carico dell'imputato (capo B) e la condanna è stata confermata dalla Corte d'appello
artt. 110, 582, 585 cod. pen.
Norme rispettivamente sulla concorso di persone nel reato e sui delitti di lesioni e di percosse; applicate nel capo C e confermate dalla Corte territoriale
art. 576, primo comma, n. 1 e art. 61, n. 2 cod. pen.
Circostanze aggravanti e cause di aumento contemplate dal codice penale rilevate dal giudice di merito nell'ambito dell'accertamento
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che detta disposizione non si applica alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare da sole la condanna se il giudice verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere sufficienti, purché sia fornita motivazione rigorosa sulla credibilità
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte conferma che le circostanze relative ai reati satelliti devono essere considerate esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81
art. 442 cod. proc. pen.
Norma applicata per la riduzione della pena praticata dalla Corte d'appello (riduzione del cumulo/effetto sulla pena complessiva secondo le previsioni procedurali)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte di Cassazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale relativa alla trasmissione telematica di atti e conclusioni scritte del Procuratore generale; qui richiamata per la trasmissione delle conclusioni del sostituto PG
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 (Romano)
Giurisprudenza richiamata sul corretto uso delle massime di esperienza e la loro distinzione da mere congetture
Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018 (D'Agostino)
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione delle circostanze nei reati in continuazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ben motivate, costituire prova sufficiente per la condanna: il giudice deve valutare e motivare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con rigore maggiore rispetto a qualsiasi altro teste
- La verifica delle dichiarazioni della persona offesa mediante indici esterni non deve tradursi nell'esigenza di produrre prove autonome di segno confermativo, perché ciò annullerebbe la rilevanza probatoria delle stesse dichiarazioni
- Le cosiddette massime di esperienza vanno utilizzate con cautela: sono principi generali basati su ripetute esperienze e non possono sostituirsi a valutazioni probatorie fondate su elementi concreti né essere invocate come congetture prive di plausibilità
- In materia di continuazione, le circostanze relative ai reati satelliti rilevano ai soli fini dell'aumento ex art. 81 c.p.; il giudice può dunque tenerne conto per determinare la misura dell'aumento complessivo
- La mancata esplicitazione numerica della diminuzione delle pene per effetto delle attenuanti non determina automaticamente l'annullamento della decisione: occorre valutare se l'omissione abbia inciso in modo decisivo sulla determinazione della pena complessiva
- Il ricorso in Cassazione è soggetto a limiti formali e sostanziali (disp. att. art. 173): va costruito entro i limiti di ammissibilità e con critiche realmente attinenti a vizî di diritto o di motivazione rilevanti
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p., per cui è rilevante valutare il rischio economico di un'impugnazione infondata
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