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Sentenza

Sentenza n. 4972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 23054/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 23054/2024, che aveva dichiarato inammissibile e respinto il ricorso contro l’assegnazione a Sportcast dell’LCN 64

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione assegnante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Davide ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le censure contro il provvedimento ministeriale del 15 dicembre 2023, con cui il MIMIT, in esecuzione della precedente sentenza TAR Lazio n. 8745/2023, aveva riassegnato a Sportcast la numerazione LCN 64 per il palinsesto “Supertennis”. Con il primo motivo d’appello ha dedotto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della censura relativa all’autorizzazione FSMA di Sportcast, sostenendo che tale autorizzazione fosse ricompresa nell’impugnazione degli atti presupposti e che non vi fosse giudicato sul punto. Ha inoltre sostenuto che Sportcast, essendo interamente partecipata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, fosse soggetta al divieto previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 208/2021 per i soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 29 d.lgs. 208/2021, dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 116/21/CONS, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8745/2023, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e disparità di trattamento. Secondo l’appellante, nella fase a regime avrebbe dovuto applicarsi il criterio cronologico, poiché la sua domanda era anteriore a quella di Sportcast; l’utilizzo pregresso dell’LCN da parte di Sportcast non sarebbe stato legittimo, non essendo essa stata tempestivamente coinvolta nella procedura di prima applicazione. Ha inoltre sostenuto che il Ministero non avesse svolto un’effettiva comparazione delle domande né istruito il profilo relativo alle abitudini e preferenze degli utenti e che la precedente sentenza avesse imposto una valutazione prioritaria della domanda di Davide, anziché una comparazione tra le istanze.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l’inammissibilità della censura sull’autorizzazione FSMA, poiché le clausole generiche relative agli atti presupposti, consequenziali o connessi non ampliano l’oggetto del giudizio in assenza di specifica individuazione dell’atto e dei relativi vizi. Ha inoltre rilevato che la precedente sentenza n. 8745/2023 aveva esaminato e respinto nel merito le censure relative al rinnovo dell’autorizzazione di Sportcast. In ogni caso, ha escluso che FITP e Sportcast rientrino nelle categorie di amministrazioni pubbliche, enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica cui l’art. 5, comma 3, d.lgs. 208/2021 vieta la titolarità di titoli abilitativi radiotelevisivi: la natura privatistica della federazione non muta per il fatto che essa possa svolgere attività di rilievo pubblicistico. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che la sentenza n. 8745/2023 aveva imposto al Ministero soltanto di includere anche la domanda di Davide nella nuova valutazione, senza riconoscere alcuna spettanza sostanziale del canale né imporre l’automatica prevalenza della domanda di Davide. La riassegnazione si collocava nella fase a regime, nella quale non opera un criterio generale di priorità cronologica. In presenza di domande concorrenti per il medesimo LCN, l’amministrazione deve svolgere una valutazione comparativa alla luce dei criteri desumibili dall’art. 29, comma 4, d.lgs. 208/2021 e dall’art. 13 della delibera AGCOM n. 116/21/CONS, tra cui la semplicità d’uso del sistema, il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, la qualità della programmazione e il radicamento sul territorio. Il criterio cronologico può rilevare solo in via residuale, in caso di parità, e non costituisce il criterio ordinario di assegnazione. È stata quindi ritenuta legittima la valorizzazione della continuità di utilizzo dell’LCN 64 da parte di Sportcast con il marchio “Supertennis” e del rapporto di fidelizzazione con il pubblico. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 per ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 208/2021

    L'autorizzazione all'attività di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici non può essere rilasciata (...) alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica e alle aziende ed istituti di credito.

    Il divieto riguarda i soggetti qualificabili come amministrazioni pubbliche, enti pubblici o società a prevalente partecipazione pubblica. Una federazione sportiva nazionale costituita come associazione con personalità giuridica di diritto privato non rientra in tali categorie per il solo svolgimento di attività di rilievo pubblicistico.

  • art. 29, comma 4, d.lgs. 208/2021

    Nell’assegnazione delle numerazioni automatiche devono essere considerati, tra gli altri, la semplicità d’uso del sistema e il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti; tali criteri orientano anche le assegnazioni nella fase a regime.

  • art. 13, Allegato A, delibera AGCOM n. 116/21/CONS

    La disciplina della numerazione LCN distingue la fase di prima applicazione dalla fase a regime. Nella fase a regime, in assenza di uno specifico criterio normativo di priorità, l’amministrazione deve comparare le domande concorrenti valorizzando i criteri di settore, tra cui abitudini e preferenze degli utenti, qualità della programmazione e radicamento territoriale.

  • art. 15 d.lgs. 242/1999

    Le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato; tale qualificazione non viene meno per l’esercizio occasionale di attività di rilievo pubblicistico.

  • art. 35 c.p.a.

    La mancata specifica impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile la censura diretta a contestarne autonomamente la legittimità.

  • art. 40 c.p.a.

    Il ricorso deve individuare specificamente gli atti impugnati e i vizi dedotti; le formule generiche relative ad atti presupposti, consequenziali o connessi non sono sufficienti ad ampliare l’oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Le clausole di stile con cui il ricorrente impugna genericamente tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi non ampliano l’oggetto del giudizio: gli atti ulteriori devono essere specificamente individuati e devono essere dedotti in modo puntuale i relativi vizi, anche per consentire il pieno esercizio del contraddittorio.
  • Il divieto di titolarità di titoli abilitativi radiotelevisivi previsto per amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica si applica in base alla natura giuridica del soggetto, non alla natura pubblicistica di singole attività eventualmente svolte. Un’associazione con personalità giuridica di diritto privato non diventa ente pubblico per il solo esercizio di attività di rilievo pubblicistico.
  • La sentenza che annulla un’assegnazione di risorse limitandosi a ordinare il riesame della domanda pretermessa non riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente e non impone all’amministrazione di attribuirgli automaticamente il bene o la risorsa; l’amministrazione deve rinnovare la valutazione nel rispetto del perimetro conformativo stabilito dal giudicato.
  • Nella fase a regime dell’assegnazione delle numerazioni LCN, in assenza di uno specifico criterio normativo di priorità, l’amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa delle domande concorrenti alla luce dei criteri di semplicità d’uso del sistema, rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, qualità della programmazione e radicamento sul territorio, nel rispetto di imparzialità, ragionevolezza, trasparenza, proporzionalità e concorrenzialità.
  • Il criterio cronologico non costituisce il criterio ordinario di assegnazione dell’LCN nella fase a regime e può rilevare solo in via residuale quando la comparazione degli interessi e dei criteri di settore conduca a una situazione di sostanziale parità.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Appello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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