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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18483/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia dell'indagato. Ha inoltre precisato che, trattandosi di causa non imputabile al ricorrente, la sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza e quindi non possono essere disposte condanne al pagamento delle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Nadia Proietti avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di L'Aquila che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagato. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto; è pervenuto inoltre un atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sottoscritto dall'indagato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; usata come riferimento procedurale per l'acquisizione degli atti e delle conclusioni nel procedimento

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Puija, Rv. 282549-01)

    Principio interpretato e richiamato dalla Corte secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a soccombenza se la causa della carenza non è imputabile al ricorrente; ne consegue l'impossibilità di condannare il ricorrente alle spese o al versamento alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La rinuncia formale o la sopravvenuta carenza di interesse da parte dell'indagato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione se l'interesse a ottenere la pronuncia viene a mancare.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non è automaticamente una forma di soccombenza: se la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente, non si possono imporre spese processuali né pagamenti alla Cassa per le ammende.
  • È necessario verificare sempre se la mancanza di interesse è effettivamente sopravvenuta e se è imputabile o meno al ricorrente; questa distinzione influisce sulle conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità.
  • La trasmissione e l'acquisizione delle conclusioni del Procuratore generale nei termini previsti dalla normativa (es. art. 23 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020) possono orientare la decisione della Corte, ma non eliminano l'effetto della rinuncia del ricorrente.
  • In casi simili è buona prassi documentare formalmente la rinuncia o l'assenza di interesse e verificare tempestivamente eventuali soluzioni alternative (es. ricostituzione dell'interesse) prima della pronuncia di inammissibilità.

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