Sentenza n. 403/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 30/2007
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino entrato in Italia nel 2016 e titolare dal 2018 di una carta di soggiorno rilasciata quale familiare di cittadino dell’Unione europea, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Bergamo ne ha disposto l’allontanamento per motivi di ordine pubblico. Il provvedimento richiamava una sentenza di patteggiamento irrevocabile del 2021, relativa a tre rapine, con pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, nonché la revoca del titolo di soggiorno disposta dalla Questura di Milano. La Prefettura aveva inoltre evidenziato l’assenza di attività lavorativa regolare, di ricerca concreta di un impiego, di frequenza scolastica o formativa e di attività socialmente apprezzabili, traendone elementi di mancata integrazione e di possibile mantenimento mediante proventi illeciti o espedienti. L’unico motivo di ricorso, rubricato come infondatezza della motivazione, sosteneva che i reati commessi non fossero ostativi né gravi, a differenza di reati quali lo spaccio di stupefacenti, e invocava i legami familiari in Italia, una kafala costituita quando il ricorrente era minorenne e una lettera d’invito del cognato. Il ricorrente sosteneva inoltre di vivere stabilmente in Italia e di non avere legami con il Paese d’origine.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il ricorrente fosse titolare di un titolo quinquennale ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 30/2007, e non di un titolo di soggiorno permanente, poiché la richiesta di aggiornamento era stata presentata prima del decorso di cinque anni dal rilascio della carta. Ne conseguiva che l’allontanamento poteva essere disposto per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007; il riferimento contenuto nel provvedimento all’art. 20, comma 6, è stato interpretato come espressione della valutazione prefettizia di gravità dei motivi. La censura sulla non gravità dei reati è stata ritenuta manifestamente infondata: la condanna riguardava tre rapine commesse in concorso, con minacce mediante coltello, aggressioni fisiche e vittime minorenni, sicché era arbitrario contrapporre la gravità dei reati in materia di stupefacenti a quella delle rapine. Il TAR ha richiamato, quale indice della valutazione legislativa della particolare gravità della rapina, l’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e l’inclusione della rapina tra i delitti indicati dall’art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p., precisando che tale disciplina non era direttamente applicabile, essendo la fattispecie regolata dal d.lgs. 30/2007. Il ricorrente non aveva contestato specificamente gli ulteriori elementi valorizzati dalla Prefettura, relativi alla sostanziale assenza di lavoro, studio e inserimento sociale; l’estratto INPS confermava un’attività lavorativa limitata a cinque mesi nel 2020 e a poche settimane nel 2021. I legami familiari sono stati ritenuti allegati in modo apodittico e comunque non idonei a smentire gli elementi contrari. La kafala è stata giudicata irrilevante, sia perché il ricorrente non ne aveva spiegato la rilevanza, sia perché l’impegno assunto avrebbe cessato di produrre effetti con il raggiungimento della maggiore età; inoltre, il titolo di soggiorno era stato ottenuto in quanto familiare convivente con il padre cittadino italiano. Parimenti irrilevante è stata ritenuta la lettera d’invito, non provata quanto al deposito presso l’autorità italiana e comunque non collegata dal ricorrente a una specifica censura di illegittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
SENTENZA ex art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 2, lett. b, d.lgs. 30/2007
Per “familiare” si intende [...]
Individua le categorie di familiari del cittadino dell’Unione rilevanti ai fini del diritto di circolazione e soggiorno.
art. 10 d.lgs. 30/2007
al familiare del cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro [...] venga rilasciata una “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, della durata di cinque anni
La carta di soggiorno quinquennale costituisce il titolo applicabile al familiare non cittadino dell’Unione prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
art. 14, comma 2, d.lgs. 30/2007
acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni
Il diritto di soggiorno permanente richiede il soggiorno legale e continuativo per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione.
art. 20, comma 1, d.lgs. 30/2007
il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell’Unione può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
Per i titolari di un titolo quinquennale, l’allontanamento può essere disposto per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto dei presupposti previsti dalla disposizione.
art. 20, comma 6, d.lgs. 30/2007
I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
Prevede una soglia di tutela rafforzata per i titolari del soggiorno permanente, che possono essere allontanati soltanto in presenza di motivi gravi, mentre il ricorrente è stato ritenuto titolare di un titolo quinquennale.
art. 444 c.p.p.
sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.
La sentenza di patteggiamento irrevocabile è stata utilizzata dall’Amministrazione e dal giudice quale elemento della valutazione sulla pericolosità e sul pregiudizio per l’ordine pubblico.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
ai fini del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno, sono ostativi sia i reati inerenti agli stupefacenti, sia i reati previsti dall’art. 380 c.p.p.
Pur non essendo direttamente applicabile alla fattispecie disciplinata dal d.lgs. 30/2007, è stato richiamato come indice della valutazione legislativa della particolare gravità dei reati di rapina.
art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p.
tra i quali rientra la rapina (contemplata al comma 2, lett. f)
L’inclusione della rapina tra i delitti richiamati dalla disposizione è stata valorizzata per escludere che essa possa essere considerata non grave rispetto ai reati in materia di stupefacenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
Ha fondato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato richiamato unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il familiare non cittadino dell’Unione europea acquisisce il diritto di soggiorno permanente soltanto dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo alle condizioni previste dall’art. 14 d.lgs. 30/2007; prima di tale momento è titolare della carta di soggiorno quinquennale prevista dall’art. 10.
- Per il titolare di una carta di soggiorno quinquennale rilasciata ai sensi del d.lgs. 30/2007, il diritto di soggiorno può essere limitato o il soggetto può essere allontanato per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 20, comma 1, senza che trovi applicazione la soglia rafforzata prevista dal comma 6 per i titolari del soggiorno permanente.
- La commissione di più rapine commesse con minacce mediante armi improprie o coltelli, aggressioni fisiche e coinvolgimento di vittime minorenni costituisce un elemento idoneo a fondare una valutazione di grave pregiudizio per l’ordine pubblico; non è arbitrario considerare la rapina, in ragione della sua natura plurioffensiva, un reato particolarmente grave.
- Nella valutazione prefettizia sull’allontanamento di un familiare di cittadino dell’Unione possono assumere rilievo, unitamente ai precedenti penali, la protratta assenza di lavoro regolare, studio, formazione e attività socialmente apprezzabili, purché tali elementi siano indicati nel provvedimento e non siano specificamente contestati dall’interessato.
- Allegazioni generiche sui legami familiari, sulla kafala o su una lettera d’invito non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’allontanamento quando il ricorrente non chiarisca la loro concreta incidenza sulla valutazione di ordine pubblico e gli elementi risultino non attuali, non provati o incompatibili con la situazione personale accertata.
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