Sentenza n. 293/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta presentata in data 29/05/2025 a mezzo di diffida ad adempiere, nell'ambito della procedura -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), a mezzo del proprio legale Avv. Nicola Ambrosetti, finalizzata alla convocazione dello stesso ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura c.d. "flussi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato nell'ambito della procedura flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Prefettura di Foggia sulla diffida presentata il 29 maggio 2025, volta a ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, dopo il rilascio del nulla osta all'ingresso. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per difetto di legittimazione, sostenendo che l'istanza di assunzione dei lavoratori extracomunitari è presentata dal datore di lavoro. Ha inoltre dedotto l'omessa notifica del ricorso a un controinteressato non specificamente individuato. Nel merito, l'Amministrazione ha riferito dell'avvio di un'istruttoria sull'autenticità del codice identificativo della marca da bollo e della notifica, il 7 maggio 2025, di un preavviso di revoca del nulla osta, senza tuttavia aver adottato l'effettivo provvedimento di revoca. Il ricorrente ha quindi sostenuto la permanenza dell'obbligo amministrativo di concludere il procedimento e del proprio interesse alla convocazione e alla regolarizzazione della posizione di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione. Ha distinto la fase relativa al rilascio del nulla osta all'ingresso, nella quale assume rilievo preminente la posizione del datore di lavoro istante, dalla fase successiva alla stipula del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. In quest'ultima fase lo straniero, quale beneficiario del contratto e soggetto interessato alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, ha una posizione differenziata e qualificata e può agire contro il silenzio dell'Amministrazione. Il giudice ha evidenziato che lo Sportello Unico convoca entrambe le parti per la stipula del contratto, la comunicazione obbligatoria di assunzione e la richiesta del permesso di soggiorno; pertanto lo straniero ha anche un interesse alla partecipazione procedimentale e alla conclusione positiva del procedimento. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla mancata notifica a un controinteressato, perché l'Amministrazione non ha fornito elementi concreti per individuarlo. Nel merito, il ricorso è stato accolto poiché, alla data della decisione, non risultava adottato alcun provvedimento conclusivo entro i termini procedimentali. Il preavviso di revoca del nulla osta non equivale alla revoca effettiva e, in assenza di quest'ultima, permane l'interesse del lavoratore alla convocazione. La Prefettura è stata ordinata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La richiesta di ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato è stata lasciata subordinata al deposito della documentazione reddituale integrativa relativa al 2025 e al 2026 fino alla data della decisione, nonché della dichiarazione concernente il mancato rilascio della certificazione consolare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Richiamati in relazione all'autodichiarazione prodotta dal datore di lavoro nella procedura amministrativa.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
Richiamato per la necessità di corredare la dichiarazione sostitutiva destinata alla verifica del patrocinio con copia di un documento di identità valido.
art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il calcolo del reddito familiare rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione alla dichiarazione sul mancato rilascio della certificazione consolare già richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato occorre distinguere la fase del rilascio del nulla osta all'ingresso dalla fase successiva della stipula del contratto di soggiorno e del rilascio del titolo di soggiorno: lo straniero ha una posizione direttamente tutelabile, anche mediante ricorso avverso il silenzio, con riguardo alla seconda fase, successiva al suo ingresso nel territorio nazionale.
- Lo straniero già entrato in Italia nell'ambito della procedura per i flussi è titolare di un interesse qualificato alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e alla conclusione del procedimento, poiché tale stipula è funzionale alla regolarizzazione della sua posizione amministrativa.
- La circostanza che l'istanza di nulla osta sia stata presentata dal datore di lavoro non esclude la legittimazione dello straniero a partecipare al segmento procedimentale successivo, nel quale lo Sportello Unico convoca entrambe le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
- Il preavviso di revoca del nulla osta non equivale all'adozione del provvedimento di revoca: finché la revoca non sia effettivamente adottata, permane l'interesse dello straniero alla convocazione e l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
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