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Sentenza

Sentenza n. 486/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.12.2025, recante la reiezione dell’istanza di istituzione di posteggio per disabili personalizzato, ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il verbale della commissione del 17.12.2025, nonché, occorrendo, la determinazione n. -OMISSIS-/2025 e la deliberazione della Giunta comunale n. -OMISSIS-/2014;

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istituzione di un posteggio per disabili personalizzato in prossimità dell’abitazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (persona con disabilità)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 22 dicembre 2025, adottato dopo il rigetto di una precedente istanza, con cui era stata ritenuta insussistente la condizione di “gravissimo disagio deambulatorio” richiesta dalle linee guida comunali per l’assegnazione di uno stallo personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992. Ha dedotto il travisamento dei fatti, evidenziando la patologia invalidante e degenerativa, il peggioramento delle capacità motorie e la congestione del traffico nella zona di residenza, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che il Comune avesse riprodotto una formula stereotipata senza considerare la nuova documentazione sanitaria prodotta. Dopo il primo diniego, motivato dalla mancata presentazione di documentazione medica aggiornata, il ricorrente aveva acquisito una certificazione neurologica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica altamente specializzata, attestante un “gravissimo disagio motorio”, una paraparesi spastica e la possibilità di deambulare al massimo per 200-300 metri con ausilio. Aveva inoltre ottenuto il riconoscimento dell’handicap in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. Il Comune ha sostenuto l’insussistenza del requisito, anche valorizzando la capacità dell’interessato di percorrere la distanza di 200-300 metri e contestando, secondo quanto riferito in sentenza, la completezza della documentazione allegata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente avesse prodotto la certificazione medica richiesta dalle linee guida comunali, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica altamente specializzata, nella quale era espressamente attestato il gravissimo disagio motorio. Il Comune non poteva disattendere tale valutazione tecnica senza indicare le ragioni specifiche dell’inidoneità o inattendibilità del giudizio specialistico, non rientrando nella competenza comunale la valutazione della patologia e della sua incidenza sulla capacità di deambulazione. La possibilità di percorrere 200-300 metri, con ausilio e in condizioni ideali, non escludeva il gravissimo disagio motorio, anche perché la deambulazione autonoma non risultava concretamente sostenibile in presenza di barriere, condizioni meteorologiche avverse o necessità di trasportare oggetti. È stata inoltre ritenuta dimostrata, e non contestata dall’Amministrazione, la congestione della circolazione nella zona di residenza. In virtù dell’effetto conformativo della pronuncia demolitoria, il Comune dovrà istituire uno stallo personalizzato in prossimità dell’abitazione del ricorrente. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, se versato, posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992

    nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta, nelle zone ad alta densità di traffico, al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili, il quale non abbia disponibilità di uno stallo privato accessibile e fruibile

    La disposizione consente l’assegnazione gratuita di uno spazio di sosta personalizzato quando ricorrono particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di uno stallo privato accessibile e fruibile.

  • art. 3, comma 1, l. n. 104/1992

    Richiamato quale fondamento del precedente riconoscimento della condizione di handicap del ricorrente con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    Richiamato in relazione al successivo riconoscimento dell’handicap in condizione di gravità, elemento concorrente nella valutazione della situazione sanitaria.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Ai fini dell’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992, la valutazione della patologia e della sua incidenza sulla capacità di deambulazione spetta alla competente struttura sanitaria e non può essere autonomamente sostituita dal Comune.
  • Quando il richiedente produce una certificazione di una struttura sanitaria pubblica altamente specializzata che attesta espressamente il gravissimo disagio deambulatorio, l’amministrazione non può disattenderla senza una motivazione specifica sulle ragioni della sua inidoneità o inattendibilità.
  • La possibilità di percorrere una determinata distanza a piedi, se riferita a condizioni ideali e con l’ausilio di strumenti di sostegno, non esclude di per sé la sussistenza di un gravissimo disagio motorio, dovendosi considerare anche le condizioni concrete dello spostamento, la presenza di barriere e la necessità di trasportare oggetti.
  • L’assegnazione di uno stallo personalizzato presuppone, oltre alle particolari condizioni di invalidità, l’assenza di un posto auto privato accessibile e fruibile e la presenza di una zona caratterizzata da elevata densità o congestione del traffico.
  • L’annullamento del diniego, quando gli elementi sanitari e fattuali necessari risultano già accertati, può produrre un effetto conformativo tale da imporre all’amministrazione l’istituzione dello stallo personalizzato in prossimità dell’abitazione dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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