Cassazione Civile, Ordinanza n. 15450/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di riliquidazione della pensione, con inclusione nella base di calcolo di emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per disoccupazione. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'ente previdenziale a ricalcolare in aumento il trattamento, ritenendo che la decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come modificato, operasse solo sui ratei pregressi e non sul diritto stesso alla riliquidazione. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 e dell'art. 6 d.l. n. 103/1991, sostenendo che la decadenza dovesse impedire l'intera pretesa di ricalcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha affermato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica soltanto alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, e non incide sul diritto alla riliquidazione della pensione né sui ratei infratriennali e futuri. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, valorizzando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla notifica del ricorso, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
nel testo modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011
La decadenza prevista dalla norma si applica solo alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale e non estingue il diritto alla riliquidazione della pensione.
art. 38, d.l. n. 98/2011
Ha modificato l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, ma non nel senso di consentire che la decadenza travolga il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico.
art. 6, d.l. n. 103/1991
La disciplina è letta in coerenza con una decadenza limitata alle sole differenze di ratei pregressi.
art. 38 Cost.
Una lettura che facesse decorrere la decadenza sull'intera pretesa di riliquidazione, incidendo anche sui ratei infratriennali e futuri, sarebbe incompatibile con la tutela costituzionale del nucleo essenziale della prestazione pensionistica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la gestione camerale del procedimento.
Massime di principio
- La decadenza in materia pensionistica, quando prevista per l'impugnazione o la domanda giudiziale, non può essere interpretata in modo da incidere sull'esistenza del diritto a pensione o al suo ricalcolo, ma solo sulla possibilità di ottenere le differenze relative ai ratei anteriori al termine decadenziale.
- Il diritto a pensione va considerato diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza; ne consegue che l'interpretazione delle norme decadenziali deve essere costituzionalmente orientata e non può comprimere il nucleo essenziale della prestazione.
- In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera solo con riferimento ai ratei pregressi oltre il triennio dalla domanda giudiziale, senza precludere il riconoscimento degli effetti per i ratei successivi.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale applicato si consolida solo dopo la proposizione del ricorso, possono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di legittimità.
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