Ordinanza n. 1746/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo Servizio SUAP n. 127/2026, notificata il 6.5.2026, con cui si dispone la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione per i giorni 4, 5 e 6 giugno 2026, ovvero dal venerdì mattina alla domenica sera del primo week-end di giugno; per quanto di ragione: b) dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con delibera Consiliare n.75 del 5.12.2022, nella parte in cui non individua un criterio equanime e graduato tra violazione commessa e sanzione applicata; c) dell’atto di diffida prot. n. 626206-21 del 10.7.2025, formulato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 77/1997 e dell’art. 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli a fronte del verbale del giorno 11.4.2025; d) della nota prot. n. 381296 del 30.3.2026, a mezzo della quale il Servizio di Polizia Locale – Unità Operativa Vomero ha trasmesso al SUAP del Comune di Napoli copia del verbale di contestazione n. CC/25150487275 del 27.3.2026, elevato ai sensi dell’art.20 c.1 e c.4 del Codice della strada e) di ogni altro atto alla stessa preordinato, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione temporanea dell'attività di somministrazione per tre giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Napoli ha disposto la sospensione temporanea dell'attività di somministrazione per i giorni 4, 5 e 6 giugno 2026. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, la disposizione regolamentare comunale che non avrebbe previsto un criterio equanime e graduato tra violazione commessa e sanzione applicata, la precedente diffida adottata a fronte di un verbale del 11 aprile 2025 e gli atti della Polizia Locale relativi a un verbale di contestazione del 27 marzo 2026, elevato per violazioni dell'art. 20, commi 1 e 4, del Codice della strada. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'ordinanza, deducendo censure che il Collegio ha ritenuto meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale n. 127/2026. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dalla società, già rilevato nel decreto cautelare presidenziale, anche in considerazione della reiterabilità della sospensione in caso di mancato accoglimento della tutela cautelare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha attribuito rilievo sia alla natura pregiudizievole della sospensione dell'attività sia al fatto che le censure dedotte richiedono l'approfondimento proprio del giudizio di merito; ha inoltre osservato che la sospensione dell'ordinanza potrà eventualmente essere eseguita al termine del giudizio. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 29 aprile 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della sospensione interinale dell'ordinanza impugnata.
art. 20, commi 1 e 4, Codice della strada
Disposizioni richiamate nel verbale di contestazione trasmesso dalla Polizia Locale e poste a fondamento degli atti presupposti dell'ordinanza comunale; la loro legittimità non è stata definita in questa fase cautelare.
art. 6 l. n. 77/1997
Norma richiamata nell'atto di diffida impugnato; il testo dell'ordinanza cautelare non ne esplicita l'interpretazione.
art. 13, comma 6, Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli
Disposizione regolamentare impugnata nella parte in cui, secondo la ricorrente, non stabilirebbe un criterio equanime e graduato tra violazione e sanzione; la questione è stata rinviata all'approfondimento del merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento che impone la chiusura temporanea di un'attività economica può essere disposta quando il pregiudizio derivante dall'interruzione dell'attività sia grave e irreparabile, anche in ragione della possibile reiterazione della misura.
- Il giudice cautelare può sospendere interinalmente l'efficacia dell'atto quando le censure dedotte appaiano meritevoli dell'approfondimento proprio del giudizio di merito e il bilanciamento degli interessi contrapposti renda preferibile mantenere temporaneamente la situazione esistente.
- La tutela cautelare può essere concessa anche considerando che, ove il ricorso sia respinto nel merito, la misura sospesa potrà essere eseguita successivamente, purché tale soluzione assicuri un adeguato bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
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